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Indagini ematiche post sinistri, C. Appello: necessario preavvisare indagato, o è illegittimo

La Corte d´Appello di Cagliari con la sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale del 18 maggio 2017 n. 360 ha affermato il principio secondo cui per il prelievo ematico che viene effettuato su disposizione della polizia giudiziaria intervenuta in un sinistro stradale, è obbligatorio dare avviso all´interessato di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.
In mancanza del predetto avviso l´esito dell´ accertamento è inutilizzabile
Era accaduto che l´appellante era stata condannato in primo grado per il reato di cui all´art. 187, co. 1, 1 quater cod. strada per aver guidato, in condizione di alterazione psicofisica per l´assunzione di sostanze stupefacenti.
Veniva proposto appello avverso la sentenza di condanna deducendo come unico motivo la non utilizzabilità degli esiti dell´accertamento in quanto lo stesso era stato effettuato in mancanza dell´avviso all´imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore, così come disposto dall´art. 114 disp. att. c.p.p, chiedendo di conseguenza l´assoluzione per mancanza di prove.
La Corte di Appello ha ritenuto meritevole di accoglimento l´appello proposto e in particolar modo ha osservato che come affermato dall´ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen. Sez. IV, 17/1/2017, n. 5307; Cass. pen. Sez. IV, 4/2/2015, n. 26988; Cass. pen. Sez. IV, 6/12/2013, n. 796) l´"alcoltest" e l´accertamento dello stato di alterazione causato dall´assunzione di sostanze stupefacenti, costituiscono atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 354, comma 3 cpp. In questi casi il difensore potrà assistere ai sensi dell´art. 356 ma senza alcun diritto di essere preventivamente avvisato. In base al combinato disposto dell´art 114 disp. att. cpp e degli art.356 e 354 c.p.p. vi è però l´obbligo a carico degli agenti della P.G. di procedere all´avviso all´indagato della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore.
Il giudice dell´appello ha così osservato che la violazione del disposto dell´art. 114 disp.att. c.p.p. comportando una nullità di ordine generale a regime intermedio può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell´art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Tale eccezione nel caso di specie fu sollevato dal difensore dell´imputata nel corso del giudizio di primo grado e quindi il relativo termine risulta essere stato rispettato.
Alla luce di quanto sopra esposto pertanto la Corte d´Appello accertato che nel corso dell´istruttoria dibattimentale non è emerso alcun altro elemento di prova, neppure di carattere indiziario, ha pronunciato, in riforma della sentenza di promo grado impugnata, l´assoluzione dell´imputata perché il fatto non sussiste.
Si allega sentenza della Corte di Appello

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