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L´educazione non è un optional, SC: "Giusto licenziare dipendente che sproloquia in pubblico"

La condotta verbalmente aggressiva del dipendente posta in essere nei confronti del titolare e degli altri dipendenti dinanzi agli utenti del servizio prestato costituisce per i Supremi Giudici di Cassazione "giusta causa" di licenziamento proprio in virtù della gravità del comportamento posto in essere.
Ciò è quanto emerge dalla lettura della recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 12102 del 2018 con la quale è stata confermata la legittimità del licenziamento irrogato ad un medico di una struttura privata che aveva infierito verbalmente contro il direttore della struttura nonchè contro l´addetta alla gestione del personale di fronte a pazienti, ed ai loro familiari, e ad altri dipendenti.
Mentre i Giudici di prime cure avevano ritenuto tale deplorevole condotta talmente grave da legittimare l´irrogato licenziamento disciplinare, tale comportamento secondo i Giudici d´Appello non era stato ritenuto tale da giustificare il detto provvedimento considerato da loro troppo severo, ragion per cui il dipendente aveva visto in tale sede annullato il licenziamento con conseguenziale condanna della Società a reintegrarlo sul posto di lavoro.
Di tale ultimo avviso non sono stati invece i Supremi Giudici che hanno posto l´accento sulla gravità del comportamento del dipendente che si era concretizzato in fatti tra l´altro penalmente rilevanti (diffamazione ed addirittura possibilità di configurare il mobbing orizzontale) e ritenuto dunque del tutto legittimo e condivisibile l´irrogato licenziamento.
Essendo alese l´antigiuridicità della condotta posta in essere platealmente dal medico, la stessa non avrebbe potuto certo essere punita con l´irrogazione di una sanzione meramente conservativa così come affermato invece dai Giudici d´Appello.
Dal contratto di lavoro stesso, hanno inoltre rilevato i giudici di legittimità, si evince che di fronte a comportamenti connotati da particolare gravità deve essere irrogato il licenziamento mancando in casi come quello in esame i presupposti stessi per la prosecuzione del rapporto ed in particolare il c.d. vincolo fiduciario.
Il licenziamento in questo caso, ecco la conclusione, è sicuramente la sanzione maggiormente proporzionata alla gravità dell´azione, essendo stato tra l´altro sempre ritenuto dal Supremo Collegio particolarmente grave lo sfogo verbale avuto da un dipendente davanti ad estranei.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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