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L'avvocato che svolge le funzioni di giudice onorario e il rispetto delle norme deontologiche forensi

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L'avvocato che svolge anche le funzioni di giudice onorario deve rispettare le norme del codice deontologico forense, nonché quelle sull'incompatibilità. Questo sta a significare che l'Ordine professionale degli avvocati, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, considera l'avvocato chiamato a svolgere le suddette funzioni giudiziarie onorarie quale soggetto, oltre che obbligato a rispettare i doveri nascenti da tali compiti, anche obbligato a osservare le regole di deontologia della professione legale (Cass., n. 9216/2003, richiamata da Cass. civ., Sez. Un., n. 13456/2017);

I comportamenti scorretti dell'avvocato che svolge le funzioni di magistrato onorario

L'avvocato che svolge le funzioni di magistrato onorario se adotta comportamenti scorretti, nel corso dello svolgimento della professione forense, porrà in essere una condotta che va a incidere sulla valutazione complessiva dei comportamenti imputabili al magistrato onorario al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, così come per qualsiasi attività extragiudiziaria. Vale a dire che la commissione di fatti disdicevoli commessi nell'espletamento dell'attività forense sono presi in considerazione ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni d'imparzialità e indipendenza che informano l'esercizio dell'attività giurisdizionale (Cass. civ., Sez. Un., n. 13456/2017, richiamata da Cons. Stato, n. 538/2021). 

L'avvocato che svolge le funzioni di giudice onorario e l'imperizia incolpevole

L'avvocato che svolge le funzioni di giudice onorario che pone in essere un comportamento omissivo o commissivo in violazione sia delle norme deontologiche forensi, sia di quelle sull'incompatibilità, non potrà essere scriminato, invocando l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale che come tale è tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense. In punto, infatti, si fa rilevare che la "coscienza e volontà delle azioni o omissioni" consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione che possano essere impedite con uno sforzo del volere e siano quindi attribuibili alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto (Cass., n. 29736/2011, richiamata da Cass. civ., Sez. Un., n. 13456/2017).

L'avvocato che svolge le funzioni di giudice onorario e l'incompatibilità

Si ritiene che:

  • l'avvocato che svolge anche le funzioni di giudice onorario pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza qualora non sia astenga dallo svolgere le funzioni di magistrato in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l'avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l'autorità di polizia competente al fine di accertare l'esecuzione del provvedimento stesso) (CNF, sentenza n. 169/2012);
  • l'art. 42 quater del R.D. n. 12/1941, nel disciplinare il regime delle incompatibilità per il giudice onorario, testualmente prevede, al comma 2, che "gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici": la disposizione in esame pone quindi una incompatibilità generale tra lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario e l'esercizio della professione forense nel circondario del medesimo Tribunale. Orbene, la delega al compimento delle operazioni di vendita, di cui all'art. 591 bis c.p.c. integra una ulteriore fattispecie di prestazione professionale dell'avvocato: ne consegue che essa rientra a pieno titolo nella nozione di "esercizio della professione forense" ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 42 quater e, pertanto, non può essere ricevuta né esercitata dall'avvocato, limitatamente al circondario del Tribunale in cui svolga le funzioni di giudice onorario (CNF, parere n. 102/2014).  

 

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