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L'avvio della digitalizzazione dei processi civili presso la Corte di cassazione: protocolli e format

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Inquadramento normativo: Comunicato protocollo d'intesa per l'avvio del processo telematico presso la Corte di Cassazione 15 ottobre 2020, Protocolli d'intesa per la digitalizzazione degli atti nei processi civili dinanzi alla Corte di Cassazione 27 ottobre 2020 e 2 novembre 2020.

Il processo telematico dinanzi alla Corte di cassazione: Per i processi civili, l'art. 16 bis del D,L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 ha stabilito l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari. Il processo telematico dinanzi ai giudici di merito funziona ormai da anni. La Corte di cassazione ha dovuto adeguarsi e con i recenti protocolli d'intesa stipulati tra Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione, Avvocatura di Stato, Consiglio Nazionale Forense e Organismo Congressuale Forense si è cercato di accelerare il processo di digitalizzazione delle cause pendenti, introdotte in via analogica. Tale processo di digitalizzazione delle cause civili di legittimità verrà portato a termine, in tempi brevi, grazie all'impegno del Ministero e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. «Il completamento del processo civile telematico:

  • produrrà un deciso miglioramento della qualità del servizio giustizia nonché della qualità del lavoro dei magistrati della Corte di cassazione e della Procura Generale, degli avvocati e del personale amministrativo,
  • consentirà, in questo momento di emergenza sanitaria, di rafforzare i livelli di sicurezza, diminuendo la necessità degli accessi in Corte».

Si prevede che l''intera procedura di digitalizzazione verrà completata entro il 31 maggio 2021.

I processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione: La digitalizzazione dei processi civili introdotti in via analogica in Corte di cassazione avverrà in due momenti:

  • gli atti prodotti in forma cartacea saranno resi su supporto informatico per essere veicolati in via telematica e disponibili ai magistrati;
  • successivamente detti atti saranno veicolati nell'applicativo ministeriale che sarà nella disponibilità dei magistrati in servizio presso le sezioni civili della Corte di cassazione o della procura generale.

Come si procederà alla digitalizzazione degli atti in Corte di cassazione? La cancelleria invierà la comunicazione di fissazione d'udienza ai difensori e alla Avvocatura dello stato. con detta comunicazione, questi ultimi saranno invitati a trasmettere, entro i successivi dieci giorni, la copia informatica di tutti gli atti processuali già depositati in forma cartacea. Ai sensi dell'art. 12, D.m. n. 44/2011, la copia informatica dovrà essere priva di elementi attivi e dovrà rispettare i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 

La trasmissione della copia informatica degli atti già depositati in forma cartacea: La trasmissione della copia informatica degli atti processuali già depositati in forma cartacea avverrà attraverso l'invio di detta copia, mediante il proprio indirizzo pec risultante dal RE.G.IND.E.:

  • alle cancellerie della Corte di cassazione e della Procura generale. «L'elenco PEC delle cancellerie cui inviare copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione» è reperibile nell'allegato a) del protocollo pubblicato lo scorso 2 novembre (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/FORMAT_INVIO_ATTI_ver_2_11_2020.pdf);
  • all'Avvocatura dello Stato,
  • ai difensori delle altre parti processuali.

L'invio in questione:

  • dovrà essere effettuato separatamente per ogni ricorso per il quale si è ricevuto l'invito innanzi citato;
  • dovrà contenere nell'oggetto l'indicazione del numero di ruolo, della sezione e della data di udienza, utilizzando il format che è stato pubblicato lo scorso 2 novembre, reperibile su https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/FORMAT_INVIO_ATTI_ver_2_11_2020.pdf.

L'invio delle copie informatiche non sostituisce il deposito degli atti prescritto dal codice di rito e, per tal verso, non può sanare eventuali decadenze già maturate, né determinare rimessione in termini. 

 

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