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L'appello che non ha probabilità di essere accolto: poteri del giudice e conseguenze

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Inquadramento normativo: Art. 348 ter c.p.c.

L'inammissibilità dell'appello prima della trattazione: Quando è proposto l'appello, le parti del giudizio hanno diritto a ottenere una definizione dello stesso con una sentenza ricorribile per cassazione, eventualmente dopo istruttoria e salvo il verificarsi degli eventi, accidentali, previsti dalla legge processuale (Cass. n. 15786/2021). Tuttavia, la legge attribuisce al giudice il potere (anche esercitabile d'ufficio) di negare il giudizio di appello e di definire il processo con ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione quando questa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (Cass. S.U., n. 1914/2016, richiamata da Cass. n. 15786/2021). In questa ipotesi il giudice deve provvedere prima di procedere alla trattazione, all'udienza di cui all'articolo 350 c.p.c., e dopo aver sentito le parti (art. 348 ter. c.p.c.) sul punto, nonché dopo la verifica della regolare costituzione delle parti. L'audizione delle parti è importante sia quando l'inammissibilità è richiesta dalla parte diversa da quella che ha proposto l'appello principale, sia nel caso di rilievo officioso della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale potere (Cass. n. 15786/2021). Il provvedimento con cui viene dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione assume la forma di un'ordinanza che deve essere succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa […] (art. 348 ter c.p.c.). 

L'inammissibilità dell'appello dopo la trattazione della causa: Una volta iniziata la trattazione […] il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di cui si discute. Qualora l'ordinanza di inammissibilità venga emessa dopo la trattazione ed è fondata sulla non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sarà affetta da vizio per violazione della legge processuale. Un vizio, questo, deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. In questi casi non sarà neanche necessario valutare se dalla predetta ordinanza sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta » (Cass. n. 15786/2021).

Cosa accade quando è emessa l'ordinanza di inammissibilità dell'appello? Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità [...].

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione […] può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. La ricorribilità per cassazione è ammessa anche avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado (art. 348 ter c.p.c.). Tale conferma deve essere fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata, che non devono concernere problematiche differenti (Cass., n. 8614/2021).

Quali rimedi contro l'ordinanza di inammissibilità? L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio a essa sotteso (Cass. S. U, n. 1914/2016, richiamata da Cass., n. 13713/2021).

Erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello: Quando il giudice d'appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. un appello che, ad esempio, denuncia un vizio di ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 348-ter […] c.p.c. comporta la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello, affinché decida la causa nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti (Cass. n. 4570/2021). 

 

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