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Istanza di sanatoria: deve esser presentata da tutti i comproprietari

Istanza di sanatoria: deve esser presentata da tutti i comproprietari

Con la sentenza n. 1428 dello scorso 10 giugno, il Tar Campania, II sezione distaccata di Salerno, ha dichiarato la legittimità di un provvedimento che, in ragione dell'opposizione di taluni comproprietari, negava la sanatoria delle opere abusivamente realizzate su un suolo.

Il Collegio ha difatti ricordato che "in caso di pluralità di proprietari, la domanda di rilascio di titolo edilizio - anche in sanatoria di interventi già realizzati - deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull'immobile".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il comproprietario di un appartamento, dopo aver realizzato un aumento volumetrico, un bagno ed una tettoia sul fabbricato, in assenza di valido titolo edilizio, presentava una un'istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Il Comune rigettava l'istanza, in quanto "lesiva del diritto dei terzi", contestualmente ordinando la demolizione delle opere abusive. 


A sostegno del provvedimento si evidenziava come, con distinti atti di donazione, una parte dell'area su cui erano state realizzate le opere abusive era stata donata ad altri soggetti, i quali si erano opposti alla sanatoria delle opere abusivamente realizzate.

Con la sentenza in commento, il Tar conferma la legittimità del provvedimento adottato.

Il Collegio ricorda che legittimato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio è colui che abbia la disponibilità totale dell'immobile: pertanto l'intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso, non potendosi riconoscersi titolarità alcuna al semplice proprietario pro quota, ovvero al comproprietario, giacché, diversamente considerando, il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene.

 Ne deriva che, in caso di pluralità di proprietari, la domanda di rilascio di titolo edilizio - anche in sanatoria di interventi già realizzati - deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull'immobile; diversamente, è da ritenersi legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come correttamente il provvedimento impugnato fosse di rigetto, per la carenza di un presupposto giuridico del permesso, ossia la piena titolarità del bene, essendo emersa l'esistenza, in aggiunta ai richiedenti il titolo negato, di altri comproprietari della porzione di suolo dove erano state realizzate le opere da sanare, fermamente contrari all'iniziativa edilizia.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese.

 

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