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Intervento valvola cardiaca difettosa eseguito da equipe medica: tutti i medici dell'equipe sono responsabili

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 La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di responsabilità medica, con la recente ordinanza n. 31966 dell'11 dicembre 2018. Questa volta, al centro dell'attenzione della questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità, sono, da un lato un intervento di sostituzione di valvole cardiache difettose e, dall'altro, la responsabilità dell'equipe medica che ha eseguito detto intervento. In situazioni di questo genere, rispondono tutti i sanitari intervenuti o solo alcuni componenti dell'equipe? Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione rispondono tutti i medici intervenuti.

Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto al suo esame.

La ricorrente ha subito un intervento di sostituzione di due valvole cardiache, quella mitralica e quella aortica. L'intervento sostitutivo è stato realizzato da un'equipe composta da n. 3 medici. Ad esso è seguito un triennio nel corso del quale sono stati effettuati numerosi accertamenti, altri ricoveri e interventi chirurgici. Il tutto imputabile ad alcune complicanze verificatesi a causa delle valvole sostitutive impiantate e risultate inadeguate. Per tale motivo, la ricorrente, unitamente ai suoi prossimi congiunti, ha agito in giudizio contro l'equipe medica e l'Azienda Ospedaliera, per sentirle condannare al risarcimento del danno biologico, del danno morale ed esistenziale e delle spese mediche, subiti dalla stessa ricorrente ed al risarcimento del danno morale subito dal coniuge e dai suoi due figli. Nel corso dei giudizi di merito, la responsabilità di uno dei medici dell'equipe è stata esclusa con la seguente motivazione: "pur facendo parte dell'equipe chirurgica, non è dimostrato che avesse consapevolezza della provenienza e delle irregolarità dell'acquisto delle valvole [...], di talché poteva ragionevolmente confidare nell'idoneità della valvola impiantata". 

Tale motivazione è stata ritenuta illogica dalla ricorrente e così la vicenda è giunta dinanzi ai Giudici di legittimità.

Innanzitutto, appare opportuno rilevare che, nel caso di specie, nel corso dei giudizi di merito, è stato dimostrato che:

  • le valvole impiantate sono difettose e proprio tale difettosità ha determinato il loro malfunzionamento;
  • tali valvole, all'epoca dell'impianto, hanno rappresentato un prodotto innovativo, anche se non sperimentale;
  • tale novità avrebbe dovuto far adottare da parte dei medici tutti gli accorgimenti necessari per accertare che le valvole in questione fossero  adatte alla ricorrente;
  • l'onere di provare l'adozione di tali accorgimenti spetta ai medici;
  • le alterazioni valvolari verificate nel caso di specie rientrano nell'ambito dei possibili apprezzamenti che gli operatori sono in grado di fare in sede di esecuzione chirurgica.

Chiarito questo, la Suprema Corte afferma che, nella fattispecie in oggetto, trova applicazione l'art. 1218 c.c. Secondo tale disposizione, il debitore (nella specie, i medici) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In buona sostanza, l'equipe sanitaria, in forza di quanto è risultato nel corso del giudizio, avrebbe dovuto provare:

  • di avere adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni;
  • che la provenienza e la irregolarità dell'acquisto delle valvole non fosse alla stessa equipe imputabile.

Da qui discende il fatto che, quando uno dei medici del team chirurgico volesse provare di essere esente da responsabilità, dovrebbe dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. Una prova, questa, che, nella fattispecie in esame, non è stata fornita. Infatti, nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di legittimità, oggetto della contestazione non è la corretta esecuzione o meno dell'operazione di installazione delle valvole, ma gli obblighi di diligenza e di prudenza che incombono a carico di ciascun componente dell'equipe medica, a fronte della scelta di impiantare una specifica valvola, risultata, poi, difettosa. Orbene, ad avviso dei Giudici di legittimità, proprio per tale motivo, ciascun medico, qualora si reputi esente da responsabilità, ha l'onere di dimostrarlo. La Corte di Cassazione, in punto, fa rilevare che ogni medico che fa parte di un'equipe che esegue un'operazione chirurgica, oltre alla diligenza richiesta per le specifiche mansioni a lui affidate, deve esercitare un controllo anche sull'operato e sugli errori altrui, rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. Ciò è confermato dallo stesso orientamento giurisprudenziale vigente in materia; orientamento, questo, richiamato, nella fattispecie in oggetto, dalla Suprema Corte di Cassazione e secondo cui "dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all'intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare" (Cass. 29/01/2018, n.2060). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, ritenendo responsabile, nella vicenda in esame, tutta l'equipe medica, hanno accolto il ricorso.



 

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