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Responsabilità medica e linee guida: funzioni e motivazione

Responsabilità medica e linee guida: funzioni e motivazione

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 37794, depositata lo scorso 8 agosto - è tornata sul tema della responsabilità medico – sanitaria con particolare riferimento alle linee guida e alle funzioni che la normativa gli ha da ultimo attribuito.

Preliminarmente occorre ricordare come per giudicare la condotta di un sanitario non possa trovare applicazione il co. 1 prima parte dell'art. 5 l. 24/2017 in quanto il riferimento contenuto in quel disposto è alle linee guida pubblicate e, ad oggi, invece, manca ancora la loro pubblicazione nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).

Ciò posto, la sentenza affronta il caso di un medico che veniva ritenuto responsabile di lesioni per colpa consistita nell'aver omesso di porre in atto la corretta diagnosi e di assumere una condotta sanitaria conforme alle necessità diagnostiche e terapeutiche richieste dalla patologia riscontrata.

Il medico ricorreva per Cassazione proponendo due motivi attinenti proprio al valore delle linee guida con particolare riferimento alla loro individuazione e al loro utilizzo nel giudizio di gradazione della responsabilità del sanitario.

 Le linee guida, specialmente a seguito della l. 24/2017, indicano al giudice il comportamento alternativo corretto che ci si deve attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale della condotta all'evento.

Ne consegue che non può essere ritenuta conforme a legge quella motivazione che non tenga in considerazione l'eventuale presenza di linee guida o che ometta di pronunciarsi sul tipo di colpa ascrivibile al sanitario.

La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado - che era stata emessa sotto la vigenza della legge Balduzzi - aveva provveduto ad integrare la motivazione offerta dai giudici di prime cure individuando quelle linee guida accreditate che riteneva violate.

Individuate le linee guida accreditate nella letteratura medica, aveva quindi indicato la condotta alternativa che il sanitario avrebbe dovuto seguire.

Tuttavia, a detta della Corte, nella motivazione erano riscontrabili diverse e non sovrapponibili descrizioni sia della condotta alternativa corretta sia della condotta omissiva ascrivibile al sanitario.

Ciò posto, i giudici di legittimità, non si sono limitati a questo rilievo, ma hanno affrontato in maniera più ampia la tematica, ribadendo le indicazioni di ordine metodologico già fornite per l'utilizzo delle linee guida per orientare la valutazione concernente la colpevolezza penale in ambito medico. 

 Le linee guida costituiscono raccomandazioni per il comportamento clinico con una diversa cogenza dovuta alla esistenza e plausibilità di molteplici comportamenti degli esercenti delle professioni sanitarie.

Non esauriscono tuttavia il sapere scientifico che deve trovare ingresso nel processo e possono rappresentare sia vere e proprie cautele (regole cautelare),ma anche regola di giudizio della perizia del medico.

Ne deriva che non è conforme alle finalità della legge una enunciazione della regola di comportamento desumibile dalle linee guida senza specificare se si tratti di regola cautelare o di regola di giudizio della perizia del sanitario.

Hanno poi una funzione tutt'altro che secondaria nella qualificazione del comportamento dell'imputato come negligente, imprudente e imperito, presupposto essenziale per la valutazione della applicabilità, a seguito della legge Gelli – Bianco, della causa di non punibilità riservata alla sola condotta imperita.

Infine, sono imprescindibili con riferimento all'indicazione delle ragioni giustificative per la graduazione della colpa sia al fine dell'individuazione del trattamento sanzionatorio, ma soprattutto perché "secondo le più recenti normative costituisce il discrimine tra condotta penalmente rilevante e condotta non punibile".

Con riguardo alla colpa, infatti, solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da tenersi sulla base della norma cautelare potrà parlarsi negli effetti di colpa grave.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto che la motivazione contenuta nella sentenza fosse manchevole rispetto a questi profili e, dunque, apodittica nelle sue affermazioni di responsabilità.

Di talché ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio di fronte alla Corte di Appello di Lecce.  

 

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