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Interruzione dell’erogazione dei contributi economici per la famiglia e conseguenziale addebito della separazione

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L'interruzione spontanea del mantenimento familiare rende del tutto indifendibile il trasgressore cui va legittimamente addebitata la separazione dalla moglie.

Ciò è quanto emerge con estrema chiarezza dalla recente ordinanza dei Supremi Giudici di Cassazione n. 3877 del 2019 che"punisce" il comportamento di un uomo incurante della famiglia, il quale, oltre ad abbandonare la casa familiare, decide in maniera del tutto autonoma di interrompere l'erogazione dei contributi economici per la famiglia con gravissimo nocumento per quest'ultima.

Tale condotta, considerata gravissima dagli Ermellini, porta ad un legittimo addebito della detta separazione, non trovando alcun accoglimento la difesa dello stesso vertente sulla crisi preesistente alla realizzazione della contestata condotta. 

Infatti, se già l'abbandono del tetto coniugale, di per sé, rende complessa la difesa dell'uomo, a renderla del tutto vana è proprio tale intollerabile ed ingiustificata interruzione del mantenimento della famiglia che porta i Giudici d'Appello a ritenere responsabile il marito, addebitandogli la separazione e obbligandolo a versare «un assegno di mantenimento di 400 euro mensili per la moglie e di 800 euro (e la partecipazione al 50% delle spese straordinarie) per le due figlie».  

La valutazione che porta i Giudici Territoriali a tali determinazioni di fatto è accolta nonchè condivisa dai Supremi Giudici che, conformemente a quanto previsto dai Giudici territoriali, hanno ritenuto decisivo il comportamento tenuto dall'uomo concretizzatosi appunto nell'«unilaterale abbandono del domicilio coniugale», abbinato all' «interruzione della erogazione dei contributi economici per la famiglia».
In tale prospettiva, come già accennato, non viene accolta neanche dai Giudici di Piazza Cavour la difesa dell'uomo basata sui difficili e logorati rapporti con la moglie, passando ciò "ictu oculi" in secondo piano.
Da quanto detto ed evidenziato risulta chiaro il principio in base al quale l'abbandono del domicilio coniugale connesso all'interruzione dell'erogazione dei contributi economici per la famiglia comporta l'addebito della separazione a carico del soggetto che pone in essere tali condotte.

Si allega ordinanza 

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