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Interessi convergenti tra genitori e figli minori e costituzione del rapporto processuale

Nessun conflitto di interessi è ravvisabile nel caso in cui gli interessi del genitore (rappresentante del figlio minore) e quelli del figlio (rappresentato) siano convergenti.
In tale circostanza non vi è ragione che giustifichi la nomina di un curatore speciale conciliandosi pienamente l´interesse del rappresentante e del rappresentato.
Tele principio è emerso dalla recente ordinanza dei Supremi Giudici di Cassazione, sez.VI Civile, n. 8438 del 2018, con la quale, pronunciandosi su un caso di revocatoria ordinaria, vertente sulla richiesta da parte di un istituto di credito della declaratoria di inefficacia (ex articolo 2901 c.c.) della donazione di un terreno operata dai genitori in favore delle figlie, al fine di sottrarre il bene detto alle pretese della banca, i Giudici Supremi hanno ritenuto valido l´atto di citazione notificato ai genitori dall´istituto bancario creditore, proprio in virtù della convergenza e compatibilità degli interessi di figli e genitori, derivando dalla donazione posta in essere comunque un comune vantaggio.
I Giudici Territoriali prima e quelli di legittimità poi non hanno accolto, dunque, le doglianze delle figlia (al tempo della notifica della citazione minore e nel frattempo diventata maggiorenne), volte a mostrare la nullità della notifica dell´atto di citazione effettuata dalla Banca nei confronti dei genitori nella qualità di rappresentanti legali delle figlie, nonchè conseguentemente la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale.
Il conflitto di interessi, cui fa riferimento la figlia a sostegno della propria difesa, va valutato "ex post" ossia in concreto e non operando una valutazione "ex ante" che mal si concilierebbe col noto e basilare principio di ragionevole durata del processo.
Gli arresti di legittimità nel tempo susseguitesi hanno infatti evidenziato che "il conflitto d´interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, ragion per cui il conflitto di interessi non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell´atto, questo, così come nel caso di specie, corrisponda al vantaggio di entrambi".
In tal senso la sentenza impugnata - hanno evidenziato i supremi Giudici - ha rilevato come nello specifico e alla luce dell´atteggiamento processuale concretamente assunto dai genitori, non fossero ravvisabili situazioni di conflitto, a fronte di un interesse del tutto convergente fra i medesimi genitori e la figlia, non potendosi tra l´altro trascurare il dato per cui un conflitto non si sarebbe potuto profilato neppure secondo una valutazione ex ante, giacché, a fronte dell´azione revocatoria proposta dall´istituto bancario, l´interesse dei genitori e quello della figlia ricorrente risultavano "a monte" coincidenti nel fine di sottrarre l´atto di donazione alla revocatoria.
 
Detto principio se pur enunciato in riferimento al comportamento processuale delle parti, "a fortiori" si applica al caso in esame nel quale il rappresentante (genitori) si sia invece limitato a ricevere la notifica in nome e per conto del rappresentato ( figlie) , senza poi costituirsi in suo nome.
 
Alla luce delle su dette considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, compensando le spese di lite.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo.
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