I Fatti
Al sig. X, brigadiere in servizio presso la Tenenza della GdF di Y,
all´esito di un controllo effettuato da personale del Comando Stazione della Guardia Forestale di Z, mentre si trovava a caccia, veniva notificato un verbale di contestazione per violazione dell´art. 35 della Legge Regionale n. 2 del 1995 "per mancata esibizione dei documenti venatori per dimenticanza" . Allo stesso veniva comminata una sanzione amministrativa di Euro 51,65 con l´obbligo di esibire i documenti dimenticati entro cinque giorni. il predetto sig. X, al fine di evitare la adozione di ulteriori sanzioni, confezionava un verbale in cui si attestava falsamente l´avvenuta esibizione dei documenti al collega maresciallo, apponendo la firma di quest´ultimo ed inviandolo via fax alla Stazione della Guardia Forestale scrivente.
Con tale condotta fraudolenta l´imputato aveva tentato di sottrarsi al pagamento della tassa di concessione governativa ed al pagamento delle relative sanzioni, non riuscendo tuttavia nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà.
Avverso la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Appello, l´imputato proponeva ricorso
per cassazione fondato su diversi motivi.
Col primo motivodi ricorso la difesa del X denunziava la violazione di legge con riferimento al disposto di cui all´art. 131 bis cod. pen. lamentando che la Corte di Appello aveva escluso la causa di non punibilità omettendo ogni valutazione su aspetti fondamentali che avrebbero potuto deporre per il suo riconoscimento.
Ragioni della decisione
I giudici della Seconda Sezione hanno ritenuto privo di fondamento tale motivo.
Gli stessi , richiamando la sentenza Cass. SS.UU., 25.2.2016 n. 13.681, Tushaj, hanno rilevato che il giudizio sulla tenuità del fatto si risolve in una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell´art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell´entità del danno o del pericolo cagionati. Hanno affermato inoltre il principio secondo cui la motivazione con cui si respinge la richiesta di applicazione dell´art. 131 bis, può essere implicita, nella considerazione della complessiva gravità del fatto (cfr.,Cass. Pen., 3, 11.10.2016 n. 48.317, Scopazzo; Cass. Pen., 5, 8.3.2017 n.
24.780, Tempera).
Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, la Corte di Appello, nell´escludere l´applicazione dell´art. 131 bis, ha supportato
la sua decisione con una motivazione coerente, adeguata e non irragionevole.
I giudici della corte territoriale hanno infatti giudicato la condotta criminosa messa in atto dal ricorrente di una "certa gravità" anche in considerazione alla "qualità" di appartenente alla G.d.F. del prevenuto, che non ha esitato ad approfittare di tale posizione per avere accesso ad atti d´ufficio e confezionare una documentazione falsa, per evitare il pagamento di sanzioni pecuniarie in misura maggiore.
Secondo i giudici di legittimità il ricorso nel suo complesso, anche per gli altri motivi proposti, "si risolve nella contestazione del "merito" dell´apprezzamento operato dalla Corte territoriale non riuscendo ad evidenziare profili di irragionevolezza o contraddittorietà tali da rendere censurabile la relativa motivazione". Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Si allega sentenza