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Intercettazioni, le nuove regole in sintesi: come cambia il codice e i divieti

Tra gli articoli essenziali del decreto legislativo di attuazione della legge delega anche nuovo reato nel codice penale: la "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente", punito con la reclusione fino a 4 anni

Mai più trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l´utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo "brani essenziali" e quando "è necessario" nelle ordinanze di custodia cautelare; un nuovo reato nel codice penale: la "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente", punito con la reclusione fino a 4 anni. Sono questi i tratti essenziali del decreto legislativo di attuazione della legge delega che riforma lo strumento delle intercettazioni, approvato oggi dal consiglio dei ministri.

Ecco, in pillole, cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento:

DIFFUSIONE FRAUDOLENTA DI REGISTRAZIONI O CONVERSAZIONI: PENA FINO A 4 ANNI
Reclusione fino a 4 anni per "chiunque, al fine di recare danno all´altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa". Non c´e´ punibilita´ se la diffusione delle riprese o delle registrazioni e´ conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l´esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto e´ punibile a querela della persona offesa.

DIVIETO TRASCRIZIONE ASCOLTI IRRILEVANTI
Il testo prevede il divieto di trascrizione "anche sommaria" delle "comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l´oggetto che per i soggetti coinvolti". Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione e´ intervenuta.

ARCHIVIO IN MANO AL PM
A conservare verbali e registrazioni sara´ il pubblico ministero in un archivio e sara´ sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova, che potranno subito essere esaminati - senza estrarne copia - dai difensori delle parti. Nel caso in cui vi sia un rischio di "grave pregiudizio per le indagini", il giudice puo´ autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell´inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto - le registrazioni non acquisite - sara´ conservato nell´archivio del pm e sara´ possibile chiederne la distruzione.

OK A CAPTATORE PER ASCOLTI, IL ´TROJAN´, MA CON REGOLE DEFINITE
Il testo discplina l´uso del captatore informatico: il ´virus-spia´ nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) e´ consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalita´ organizzata o terrorismo. Altrimenti, l´uso del Trojan in ´casa´ e´ limitato ai casi in cui vi e´ un´attivita´ criminosa in atto.

UDIENZA STRALCIO SOLO COME EXTREMA RATIO
Quanto alla cosiddetta ´udienza-stralcio´, sara´ il giudice, in camera di consiglio senza l´intervento del pm e dei difensori, a decidere sull´acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potra´ ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e´ vietata l´utilizzazione. Quando sara´ invece "necessario", la decisione del giudice verra´ presa dopo un´udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.

IN ATTI SOLO BRANI ESSENZIALI
Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno "ove necessario" solo i "brani essenziali" delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le "informative di polizia giudiziaria".

SEMPLIFICAZIONE INTERCETTAZIONI PER REATI CONTRO LA P.A
Vengono semplificate le procedure per l´ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini.


Fonte: Rai News

 

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