"Alla colpa grave non può più essere attribuito un peso diverso rispetto a quella lieve, visto che sono entrambe comprese nell´area di applicazione della nuova causa di non punibilità; inoltre, è chiara intenzione della riforma (legge 24/2017) favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, conservando invece la responsabilità civile".
Con questa motivazione la Cassazione (Sezione IV penale, sentenza n 50078) ha annullato la condanna per lesioni colpose emessa nei confronti di un medico. Al professionista erano state imputate le conseguenze di un intervento di lifting facciale che avevano condotto a un´estesa zona di insensibilità.
La Cassazione nella sentenza ricorda che il nuovo articolo 590 sexies del Codice penale, modificato dalla legge Gelli, ha cancellato la depenalizzazione della colpa lieve prevista dalla precedente legge Balduzzi. Non esiste quindi più, pertanto, un problema di grado della colpa, con l´eccezione di quei casi in cui la legge Balduzzi si configura come norma più favorevole da applicare a quei casi caratterizzati da negligenza o imprudenza.
La riforma, avverte la Cassazione, prende in considerazione solo le situazioni che si possono ricondurre all´imperizia, considerate non punibili neppure nell´ipotesi di colpa grave.
C´è quindi un motivo di non punibilità per imperizia, la cui operatività è subordinata al rispetto da parte del medico delle linee guida oppure, in assenza di queste, delle buone pratiche clinico assistenziali e che queste raccomandazioni siano adeguate alla specificità del caso concreto. Una rinuncia alla sanzione fondata sulla volontà della legge di non mortificare l´iniziativa del professionista con la paura di ingiuste rappresaglie «mandandolo esente da punizione per mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva».
«In questa prospettiva - osserva la pronuncia -, l´unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell´assecondamento di linee guida che siano inadeguate al caso concreto; mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che, seguendo le linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una "imperita" applicazione di queste».
"Nel caso in esame – si legge nella sentenza - le sentenze di merito, pur condivisibilmente riscontrando la grave imperizia dell´imputato, non hanno svolto alcuna considerazione in ordine al rispetto o meno da parte del sanitario delle linee guida o delle buone pratiche. Pertanto per accertare la ricorrenza di tali circostanze e, quindi, la presenza dell´applicabilità della causa di non punibilità, sarebbe necessario un annullamento con rinvio, inibito dalla maturata prescrizione e dalla impossibilità di prosciogliere l´imputato con formula più favorevole".
"L´unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria – commenta la Corte nella sentenza - può essere individuata nell´assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto; mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una "imperita" applicazione di queste (con l´ovvia precisazione che tale imperizia non deve essersi verificata nel momento della scelta della linea guida - giacché non potrebbe dirsi in tal caso di essersi in presenza della linea guida adeguata al caso di specie, bensì nella fase "esecutiva" dell´applicazione)".
"E´ una scelta del legislatore - prosegue la Cassazione -, che si presume consapevole, di prevedere in relazione alla colpa per imperizia nell´esercizio della professione sanitaria un trattamento diverso e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza".
Quindi, conclude la sentenza, alla luce delle considerazioni svolte deve affermarsi il seguente principio di diritto: ´Il secondo comma dell´art. 590-sexies cod. pen. articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell´esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell´applicazione delle stesse´".
Fonte:
Quotidiano Sanità, 2/11/2017