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Inquadramento normativo: D.P.R. n. 175 del 20 agosto 2012, con il quale è stata data esecuzione alla intesa raggiunta con la Conferenza Episcopale il 28 giugno 2012; D.lgs. n. 297 del 6 aprile 1994, Legge n. 186 del 2003, CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 e del 19 aprile 2018; CCNI dell'11 aprile 2018.
Chi può insegnare la religione cattolica? I docenti che possono insegnare la religione cattolica sono:
L'affidamento dell'incarico spetta all'autorità scolastica.
Focus: L'idoneità all'insegnamento della religione cattolica è permanente e può essere revocato solo dall'ordinario diocesano. Gli insegnanti della sezione o della classe, ritenuti idonei a tale insegnamento, devono manifestare o revocare la loro disponibilità a svolgere tale prestazione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Diritti e doveri insegnanti di religione cattolica: quali? Gli insegnanti di religione cattolica fanno parte del corpo docente e partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo quando vi sono studenti che abbiano seguito l'insegnamento della religione cattolica. In luogo di voti e di esami, il docente predispone una scheda in cui è indicato:
La predetta scheda è allegata alla pagella scolastica.
Focus: Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato inserito nel relativo verbale.
Gli insegnanti della religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti e la loro cattedra è assicurata mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano. L'incarico sarà automaticamente rinnovato qualora persistono i requisiti prescritti dalla legge. Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica, nei limiti delle ore che si rendano disponibili, è organizzato in modo tale che i relativi posti ricoprano un numero di ore corrispondente all'orario obbligatorio previsto per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Casistica: L'annualità dell'incarico e l'automatica rinnovazione dell'incarico, qualora sussistano i requisiti prescritti, escludono che la normativa dettata in merito allo stato giuridico degli insegnanti di religione sia illegittima. Infatti, in questi casi, la precarietà non è considerata in maniera assoluta . E ciò perché il fatto che l'incarico annuale degli insegnanti di religione sia confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, corrisponde ad equiparare tale incarico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con riferimento alla progressione economica di carriera (Corte Costituzionale sentenza n. 390/1999).
Contratti a tempo parziale: I docenti di religione cattolica assunti con contratto a tempo parziale, potranno svolgere la loro prestazione: in modo ridotto tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); distribuendola in alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); distribuendola, combinando le due suddette modalità (tempo parziale misto).
Focus: Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Insegnanti di religione di ruolo: Oggi anche gli insegnanti della religione cattolica possono essere di ruolo e possono partecipare alle procedure di mobilità e di utilizzazione che vengono previste annualmente con ordinanze ministeriali.
Ore settimanali di insegnamento: Nella scuola dell'infanzia, le ore settimanali per l'insegnamento della religione cattolica ammontano a 25; nella scuola elementare a 22 (a cui vanno aggiunte 2 ore per la programmazione didattica), mentre nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica a 18.
Trattamento economico: quale? Agli insegnanti di religione cattolica con quattro anni di servizio, in materia di assenze, ferie e retribuzione, trova applicazione la corrispondente disciplina dettata per gli insegnanti a tempo indeterminato. Gli insegnanti assunti con contratto di lavoro parziale orizzontale, avranno diritto allo stesso numero di ferie stabilito per i docenti assunti con contratto a tempo pieno. Gli insegnanti assunti con contratto parziale verticale avranno diritto ad un numero di ferie proporzionato ai giorni di lavoro durante l'anno. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione e delle altre voci contrattuali spettanti al docente assunto con contratto parziale, si terrà conto della durata della prestazione.
Casistica: Qualora, nella scuola dell'infanzia, ai docenti di sezione o di classe a tempo indeterminato, dichiaratisi disponibili ed in possesso dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, venga affidato annualmente l'insegnamento della religione cattolica, tale incarico annuale non va qualificato come supplenza temporanea. E ciò in considerazione del fatto che, in questi casi, il presupposto dell'affidamento dell'incarico non è la temporanea copertura di posti vacanti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali o selettive. Con l'ovvia conseguenza che detti incarichi saranno considerati incarichi annuali stabilizzati e. pertanto. i docenti avranno diritto al medesimo trattamento economico riservato agli insegnanti assunti nella scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato (Cass. Civile ordinanza n. 17509 del 4 luglio 2018).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.