Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassazione su inquadramento professionale e suoi rapporti con contrattazione collettiva

Con la Sentenza n. 7120 del 2016 la Suprema Corte si è espressa su una questione inerente l´inquadramento professionale di una dipendente di Poste Italiane.
I Giudici di prime cure, pur richiamando il principio affermato da Cass. n. 19955/09, tuttavia lo avevano erroneamente applicato, in quanto se era pur vero che, nel caso in cui i requisiti di appartenenza a categorie e qualifiche siano fissate dalla normativa collettiva, i criteri per l´inquadramento del personale debbano necessariamente coincidere con quelli stabiliti dalla stessa contrattazione, mentre il meccanismo tale steccato poteva essere superato nell´ipotesi in cui i criteri in questione siano tali da sconvolgere la natura delle categorie considerate.
Il citato precedente giurisprudenziale, secondo la IV Sezione della Suprema Corte, imponeva, quindi, al giudice di merito il compito di verificare se l´esercizio di tali mansioni, svolte secondo i requisiti della norma contrattuale, di fatto stravolgesse la natura sostanziale della categoria presa in considerazione, dovendo in tal caso il giudice andare oltre la norma pattizia e provvedere secondo le norme di legittimità sostanziale.
Già il giudice di primo grado avrebbe consapevolizzato la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte con quelle dirigenziali previste dalla disciplina pattizia.
I Giudici di piazza Cavour, partendo dagli assunti sopra sintetizzati, hanno quindi sottolineato che il potere giudiziale di individuazione delle mansioni legittimante all´inquadramento in una determinata qualifica e categoria è esperibile solo nel caso in cui i requisiti di appartenenza a ciascuna mansione non sono già determinati in seno alla normativa collettiva o pattizia.
In tal caso non appare sindacabile neanche la congruità di tali requisiti tranne che questi ultimi non siano tali da sconvolgere del tutto la natura sostanziale delle categorie prese in considerazione.
Documenti allegati
Dimensione: 2,67 MB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Mutui: più protezione per i consumatori, approvato...
Decadenza concessione edilizia: ha natura dichiara...

Cerca nel sito