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Mai sotto i minimi: Cassazione su liquidazione compensi agli avvocati: giudice si adegui a parametri corretti

I giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la decisione n. 1357 del 19. Gennaio 2018 hanno stabilito il principio secondo cui il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali secondo i criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e non può utilizzare i criteri del D.M. n. 140 del 2012.



La portata della decisione è evidente: il D.M. n. 140 del 2012 aveva introdotto la derogabilità dei minimi tariffari allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del
mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine aveva rimosso i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l´avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l´incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità.

I fatti:
la Corte d´Appello di Perugia, a conclusione di un procedimento ex "legge Pinto" con decreto depositato il 3/5/2016, aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore di xxxxxx la somma di Euro 2.165,00, a titolo d´equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 270,00, oltre spese vive per Euro 8,00 e accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;
Avverso tale decisione veniva proposta impugnazione avanti la Corte di Cassazione con la quale si esponeva che la Corte d´Appello aveva violato o falsamente applicato l´art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale.



Motivi della decisione:
I giudici della Corte di Cassazione con la decisione adottata hanno evidenziato in sostanza che il D.M. n. 140 è rivolto a regolare i rapporti tra il professionista ed il cliente, mentre il giudice allorquando viene chiamato a liquidare i compensi di causa si deve attenere ai parametri previsti dal D.M. n.55 del 2014 che è da considerare "legge speciale" rispetto a quella del D.M. n. 140.
I giudici di legittimità in applicazione del citato principio, considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 270,00 si poneva al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell´affare (art. 4 cit.), hanno cassato il provvedimento impugnato e decisa la causa nel merito, hanno rideterminato il complessivo compenso da liquidare in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11 con distrazione in favore dagli avv.ti xxxxxx. e xxxxxx., che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari.



Infine in considerazione dell´accoglimento del ricorso proposto in Cassazione hanno condannato Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore avv.ti xxxxxxxxx liquidate in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Si allega Ordinanza



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