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Immissioni di rumore, fumo e odori: potere del giudice, liquidazione del danno e mezzi di prova

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Inquadramento normativo: Art. 844 c.c.

Le immissioni e il potere del giudice di merito: Il limite di tollerabilità che non deve essere superato dal proprietario vicino per le immissioni di rumori, odori e fumo viene dedotto da parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica) (Cass. n. 23754/2018, richiamata da Cass., 21621/2021). Tali parametri sono minimali, seppur inderogabili, ma non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che;

  • tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (Cass. n. 23754/2018, richiamata da Cass., 21621/2021).,
  • sia connotato da logicità e coerenza (Cass. n. 23754/2018, richiamata da Cass., 21621/2021).

Ne consegue, ad esempio, che il limite di tollerabilità per le immissioni rumorose non è mai assoluto, ma […] variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. 

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa, supponendo tale accertamento un'indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l'intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità (Cass. nn. 17051n/2011; 3438/2010;n17281/2005, richiamate da Cass., n. 1606/2017).

Il superamento della soglia di normale tollerabilità e la liquidazione del danno: Nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità, perché possa essere liquidato il danno da immissioni, è esclusa l'applicazione del criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso perché ciò che rileva è unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi. Tale ipotesi rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (Cass. nn. 21554/2018, 844/2007, richiamate da Cass. n. 21621/2021). 

Il risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni illecite: In punto di danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, il risarcimento prescinde dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando esso sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana. 

In tali casi, la lesione ha ad oggetto diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu (Cass. nn. 20927 /2015; 26899/2014, richiamte da Cass., n 1606/2017).

La prova per accertare il livello di normale tollerabilità: I mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. sono di natura tecnica. In buona sostanza ci si avvale di un consulente d'ufficio in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone. Tuttavia, secondo un orientamento della giurisprudenza, in tema dì immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui - trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee - le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale (Cass. n. 2166/2006, richiamata da Cass., n. 21621/2021). 

 

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