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Decreto archiviazione illegittimo se Gip non garantisce contraddittorio a parte offesa

Con sentenza del 27 luglio 2016 n. 32551 della Quarta Sezione Penale della Cassazione è stato affermato il principio in base al quale il GIP prima di procedere ad emettere decreto di archiviazione di un procedimento deve necessariamente mettere le parti offese nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie il GIP aveva disposto l´archiviazione di un procedimento di omicidio colposo a carico di diverse persone nell´ambito di responsabilità sanitaria, rigettando, dichiarandola inammissibile, la opposizione avanzata dalla parte offesa ex art 410 c.p.p.
Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso in Cassazione in quanto, secondo la difesa della p.o., il GIP era andato oltre il proprio compito esprimendosi con un giudizio di merito in ordine al tema delle indagini suppletive proposto, esprimendosi cioè su valutazioni riservate alla dialettica camerale.
Il ricorso veniva ritenuto fondato dai giudici della Cassazione in quanto affermano "non è consentito al G.I.P., in presenza di temi suppletivi d´indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio,.. ..." indicando diverse altre precedenti pronunce, tra cui ( Cass., Sez. 4^, 17.1.2013 Rv 255500; 25.11.2014 rv 263194; sez. 2^, 10.12.2015 rv 265490, sez. 6^ 8.1.2016 rv 265915).
Per tali ragioni, su parere conforme del PG, il ricorso è stato accolto con l´annullamento della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale competente.
La sentenza qui allegata.
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