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Lavoratore assente a visita fiscale, licenziamento non automatico

Lo ha stabilito la Cassazione Sezione Lavoro con Sentenza n. 4695 del 2016 (qui allegata nel suo testo integrale) depositata il 10 marzo 2016 con la quale la Corte ha risolto una complessa controversia insorta tra datore di lavoro e lavoratore.
Proprio al lavoratore era stata contestata, dalla parte datoriale, l´assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo effettuata presso il suo domicilio. Da tale inosservanza ed altre precedenti infrazioni poste in essere dallo stesso i Giudici di "prime cure" avevano fatto discendere la legittimità del licenziamento irrogato, confermandone la legittimità.
Il lavoratore, anche in virtù dell´enorme confusione e degli equivoci tra domicilio/residenza che avevano connotato l´intera vicenda, ha quindi deciso di impugnare la sentenza della corte territoriale, confermativa del suo licenziamento, in sede di legittimità, ritenendo l´irrogazione di tale sanzione del tutto sproporzionata rispetto alla "gravità" del fatto.
I Giudici della Suprema Corte hanno accolto le sue doglianze ritenendo, al contrario dei Giudici di merito, del tutto sproporzionata tale sanzione e sottolineando che dai Giudici di "prime cure" non erano stati valutati vari aspetti di particolare importanza.
In particolare, secondo la Cassazione, non era stato ben ponderato dal giudice di merito l´aspetto relativo alla intenzionalità ed alla gravità del fatto.
La gravità dell´inadempimento, secondo i Giudici Supremi, deve infatti essere valutata secondo la regola della "non scarsa importanza" di cui all´articolo 1455 c.c.
La valutazione della gravità dell´inadempimento va operata in buona sostanza, a dire degli ermellini, in concreto e non in astratto.
Alla base di tale grave sanzione si sarebbero dovuti prendere in considerazione elementi oggettivi e soggettivi, pur sempre nella loro concretezza, anche in relazione al concreto atteggiarsi del sinallagma contrattuale.
Per quanto sopra, la Corte ha ritenuto necessario rivedere l´irrogazione di tale sanzione a fronte di un inadempimento non giustificativo di tale applicazione.
Documenti allegati
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