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M.I.U.R. ad Uffici Scolastici: da licenziare docenti ex TFA/PAS inseriti in Gae e assunti. Chi rischia cosa

I docenti che sono stati inseriti in graduatorie Gae a seguito di ordinanze dei giudici amministrativi vanno rimossi da tali graduatorie, e quelli che, grazie alla posizione utile occupata hanno conseguito una cattedra sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro vanno licenziati. Immediatamente e senza necessità di attendere il giudizio di appello a seguito di eventuale impugnazione contro la recente sentenza del Tar del Lazio, sede di Roma, che ha sbarrato le porte delle Graduatorie ad Esaurimento ai docenti ex Tfa e Pas in esse inclusi per effetto di numerose ordinanze (qui sta soprattutto l´aspetto paradossale) del medesimo Tar capitolino.
L´indirizzo, promanante direttamente dal Ministero dell´Istruzione, è impresso in una nota ministeriale trasmessa il 25 ottobre 2016 agli USR. Nota con la quale il M.I.U.R. dispone la necessità di eseguire immediatamente il comando giudiziale, ottemperando alla Sentenza n. 10541/16 del TAR Lazio. Riportiamo il passaggio più significativo: "codesti Uffici vorranno provvedere all´adozione degli opportuni provvedimenti necessari all´ottemperanza della predetta sentenza sia con riferimento agli inserimenti in graduatoria disposti in esecuzione dei provvedimenti cautelari sfavorevoli, sia con riferimento agli eventuali contratti stipulati con clausola risolutiva nelle more della definizione del merito".
Se è plausibile che per i ricorrenti che si sono visti rigettare il ricorso, e che erano stati inseriti in Gae e poi assunti a seguito di ordinanza cautelare, e quindi subordinata all´esito del giudizio di merito, dopo la pubblicazione della sentenza, e ferma restando la possibilità di una sua riforma in appello, i provvedimenti annunciati sono in qualche modo necessitati, gli altri docenti, inseriti ed assunti in Gae a seguito di altre ordinanze emesse in seno a giudizi non ancora definiti nel merito, non rischiano al momento eguale sanzione. Ciò, però, crea inevitabilmente una situazione di stallo e di incertezza estrema, ed è per questo che in tanti hanno ultimamente auspicato una soluzione politica della questione, in modo che, quanto meno fino alla conclusione dell´anno scolastico in corso, vi fosse una omogeneità di comportamenti, in attesa anche dell´eventuale pronunciamento del Consiglio di Stato.
Di ciò potrebbe giovarsi lo stesso Miur, che, in caso il Consiglio di Stato desse ragione agli ex TFA e PAS annullando le Sentenze negative del Tar, potrebbe essere travolto dalle domande risarcitorie dei docenti prima assunti, e quindi licenziati.
La Sentenza del Tar Lazio
Una Sentenza appena depositata dal Tar Lazio, sede di Roma, Sezione III-bis che, per la corposità delle argomentazioni, e salva diversa decisione del Consiglio di Stato, sembra chiudere defintivamente la questione degli ingressi in Gae di docenti provenienti da altre categorie.
Ma riassumiamo i fatti che hanno condotto alla sentenza.
I fatti
Un gruppo di docenti si era rivolto al Tar chiedendo l´annullamento
del decreto relativo all´aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (g.a.e.) per gli anni 2014/2017 - nella parte in cui non prevedeva l´inclusione di coloro che, come i ricorrenti, avevano conseguito l´abilitazione all´insegnamento dopo aver frequentato i tirocini formativi attivi (TFA) ed i percorsi abilitanti speciali (PAS), o erano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con titolo abilitante non conseguito negli a.a.2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.
La decisione
Il Tar ha ritenuto di esprimersi non con ordinanza ma con sentenza, sia purè semplificata, e ha respinto il ricorso.
Ciò, per i seguenti motivi:
-il caso era analogo a quello deciso dal Tribunale con alcune precedenti sentenze, riguardanti docenti abilitatisi mediante frequenza di PAS (Percorsi abilitativi speciali) o TFA (Tirocinio Formativo Attivo) o di docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria con titolo abilitativo conseguito successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell´articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-il Tribunale ha confermato la legittimità dei DD.MM che avevano precluso qualsiasi inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, fondando tale considerazione su quanto previsto dapprima dall´art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall´art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, che, confermando l´ impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE ("Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all´articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, ...") aveva istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante:
- coloro che avevano conseguito l´abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- coloro che avevano conseguito l´abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- coloro che avevano conseguito l´abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011."
Il ricorso è stato quindi respinto, come la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Miur, anche se i docenti ricorrenti non sono stati condannati alle spese del giudizio.
Sentenza allegata

 

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