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Il sequestro preventivo della "prima casa"

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Con la sentenza in commento, la n. 22581 depositata lo scorso 23 maggio, la terza sezione della Corte di Cassazione ha di nuovo affrontato – sebbene a lateredi una decisione di inammissibilità – il tema del sequestro finalizzato alla confisca della c.d. "prima casa". 

Il ricorrente, imputato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, aveva infatti lamentato l'erroneità del provvedimento cautelare adottato per violazione del D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1, lett. G.

Tale disposizione prevede che l'Agente della riscossione "non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente".

In forza di tale disposizione, il fisco non può procedere all'espropriazione della prima casa del debitore per debiti fiscali.

Non è previsto espressamente che tale divieto possa applicazione anche in ambito penale.

Di talché, la giurisprudenza penale, sino ad ora, ha ritenuto che tale disposizione non trovi applicazione nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisca il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'imputato neppure in caso di reati fiscali (cfr. Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014 - dep. 17/02/2014, Foini, Rv. 26150001; vedi anche Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016 - dep. 20/01/2017, Di Tullio, Rv. 26879701).

 Tale decisione, però, afferma la Corte in un obiterpotrebbe anche essere oggetto di revisione critica da parte di questo collegio poiché (come è già stato evidenziato per il pignoramento del quinto delle retribuzioni anche per i sequestri preventivi) dovrebbe valere il limite dell'aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione.

Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dato alcuna prova del fatto che l'immobile per il quale chiedeva la revoca del sequestro fosse dallo stesso utilizzato ad uso di propria residenza.

Da ciò deriva che sul punto la Corte non abbia potuto modificare il proprio orientamento.

La decisione può, però, senza dubbio rappresentare uno spunto di riflessione e partenza per un mutamento di indirizzo. 

 

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