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Il procedimento di cognizione sommaria e le sue peculiarità

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Inquadramento normativo: Artt. 702 bis – 702 ter c.p.c.

Le cause che devono essere decise in composizione monocratica e il procedimento sommario di cognizione: Quando una causa deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, è possibile che essa possa essere introdotta con ricorso dinanzi al tribunale competente. In buona sostanza si può optare per il procedimento di cognizione sommaria. In tali casi:

  • il ricorso deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 163, comma 3, c.p.c.  (art. 702 bis c.p.c.);
  • il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento  (art. 702 bis c.p.c.).

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione (art. 702 bis c.p.c.).

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio (art. 702 bis c.p.c.).

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza (art. 702 bis c.p.c.).

Rito sommario e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale: Per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale è possibile attivare il rito di cognizione sommaria in quanto strumento più snello del rito ordinario. 

Al riguardo, si è osservato che, a sostegno dell'ammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, depone il tenore letterale dell'art. 702 bis c.p.c. Tale norma prevede l'esclusione del rito sommario di cognizione solo per le controversie che il Giudice ritiene necessitino un'istruttoria complessa e le ipotesi nelle quali il Tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale. La domanda di cancellazione di una trascrizione non rientra tra quelle elencate nell'art. 50 bis c.p.c. e per tale ragione non può essere negata la sua introduzione con il rito sommario di cognizione, salvo che il Tribunale non ritenga che la questione necessiti di un approfondimento istruttorio [...] (Tribunale di Civitavecchia, ordinanza del 15.11.2018, richiamata da Tribunale Rieti, ordinanza del 23.10.2019 ).

Il procedimento sommario di cognizione e il caso si inammissibilità per incompatibilità: Se il giudice ritiene che il rito sommario sia incompatibile con l'oggetto della domanda, dispone il mutamento del rito da sommario a cognizione piena, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., comma 3, senza dichiarare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., comma 2. Nel caso in cui il giudice dovesse dichiarare l'inammissibilità della domanda, questa ipotesi non rientrerebbe tra quelle di inammissibilità previste espressamente dalla legge e dichiarabili con ordinanza non impugnabile. Con l'ovvia conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità, in questo caso, sarebbe appellabile, ovvero, se adottata in materia per la quale è escluso il doppio grado di giudizio in virtù di una diversa e specifica disposizione di legge, come per il caso dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., essa sarebbe direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione specificamente previsto dalla legge (Cass. civ., n. 18331/2019).  

Preclusioni maturate nella fase sommaria e conversione del rito: Se nella fase sommaria maturano delle preclusioni e successivamente viene disposta la conversione del rito, tali preclusioni non si riversano sul procedimento a cognizione piena. E ciò si deduce anche dal fatto che secondo l'art. 702 ter c.p.c., comma 3, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Da questo chiaro rinvio, appare evidente che nella fase di cognizione piena che trovano applicazione i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., comma 1 e dell'art. 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto (Cass. civ., n. 13879/2020).

Provvedimento del giudice della fase sommaria e mancata conversione del rito: Trova applicazione il principio di "apparenza e affidabilità" ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione nell'ipotesi in cui il giudice adito con ricorso per procedimento sommario di cognizione se, pur non adottando alcun provvedimento di conversione del rito, come previsto dell'art. 702 ter c.p.c., comma 3, denomini erroneamente come "sentenza" (anziché ordinanza) il provvedimento conclusivo di merito di accoglimento (o rigetto) della domanda. Il ridetto principio trova applicazione se, da una valutazione sugli atti, emerge che l'errore del giudice sulla denominazione del provvedimento non comporti né profili di contrasto fra forma adottata e contenuto sostanziale, né dubbi sulla individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro tale provvedimento (che è comunque l'appello). In tali casi le eventuali conseguenze di tale errore rileveranno solo ai fini della decorrenza e della durata del termine per appellare (Cass. civ., n. 30850/2019).

Rito sommario e regolamento di competenza: Nel caso di provvedimento emesso a conclusione della udienza di comparizione di procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., solo l'ordinanza declinatoria della competenza sarà impugnabile con il regolamento necessario, mentre tale rimedio non è esperibile nel caso in cui il giudice adito consideri la questione di competenza [...] inidonea a definire il giudizio [...] perché infondata; in tal caso infatti la struttura del procedimento esclude che egli abbia l'alternativa della pronuncia di una decisione non definitiva affermativa della competenza che gli impone di decidere con il provvedimento definitivo (Cass., nn. 17321/2016; 1120/2012, richiamate da Cass. civ., n. 15300/2019). 

 

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