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Il marchio storico di interesse nazionale

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Il Decreto Crescita ha previsto varie novità, tra le quali, l'articolo 31 che prevede l'inserimento dell'art. 11-ter del D. Leg. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) il quale introduce la nozione di ''marchio storico di interesse nazionale". 

Tale norma verte a scoraggiare i titolari di marchi italiani a vendere il proprio brand ad acquirenti esteri ed ha l'obiettivo principale di tutelare l'occupazione. Inoltre, è stata prevista l'introduzione di un nuovo art. 185-bis c.p.i. che prevede la creazione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di un "registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale" .

In esso, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, possono essere registrati i marchi di impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni; utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
Verrà anche istituito, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il logo del "marchio storico", che tuttavia è ad oggi ancora in fase di studio. 

L'iscrizione le registro speciale si svolge esclusivamente in via telematica sul portale web UIBM, previo pagamento del bollo di 15 euro. L'istanza può essere presentata sia dal titolare, che dal licenziatario esclusivo. L'Ufficio provvede a verificare le condizioni per l'iscrizione entro 60 giorni nel caso di marchio registrato e 180 giorni nel caso di marchio non registrato. 

I marchi storici iscritti nel Registro Speciale si possono fregiare innanzitutto del raffigurato logo "Marchio Storico" come previsto dal D.M. del MISE del 10 febbraio 2020. Tale logo è utilizzabile per fini commerciali e promozionali a fianco del marchio storico, senza però assumere valore di titolo di proprietà industriale.

L'utilizzo del logo deve essere affiancato al marchio storico senza alterarne la rappresentazione, può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce i il marchio iscritto e deve essere riprodotto secondo il manuale d'uso.

I marchi storici iscritti nel Registro Speciale possono inoltre sfruttare le risorse dell'apposito Fondo per la tutela dei marchi storici. tale proposito l'art.185-ter CPI prevede appunto la creazione del "Fondo per la tutela dei marchi storici" (art. 185-ter CPI, comma 1), cui si ricollega un meccanismo di informativa del MISE (art.185-terCPI,comma 2) all'esito della quale il Ministero può avviare il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse di tale Fondo.

L'informativa riguarda in particolare la comunicazione al MISE, da parte dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio storico iscritto nel registro speciale, dell'intenzione di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, nonché del relativo progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.

 

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