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Inquadramento normativo: Art. 2736 c.c.; Artt. 233-243 c.p.c.
Il giuramento nel processo civile: «Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti».
Oggetto del giuramento: Il giuramento, sia esso decisorio che suppletorio:
(Cass., nn. 5163/1993, 10184/2013, richiamate da Cass. civ., n. 27086/2018).
Quando il giuramento è decisorio? «Il giuramento deferito da una parte all'altra è decisorio anche quando da esso può dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo a uno dei capi della domanda ovvero a uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisca ogni indagine» (Cass., n.4275/1995, richiamata da Cass. civ., n. 27410/2018).
Difetta, invece, del requisito della decisorietà quando il soggetto cui è stato deferito non abbia contezza o non sia stato autore o partecipe del fatto su cui il giuramento stesso deve vertere. In questi casi, ove il mezzo probatorio in questione fosse ammesso, la solenne affermazione o negazione della parte cui è stato deferito il giuramento finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale (Cass. civ., n. 647/2008, richiamata da Tribunale Pordenone, sentenza del 25 ottobre 2017).
Accertamento della decisorietà del giuramento: Il giuramento va formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico. «[...] L'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto» (Cass., nn. 10574/2012, 24025/2009, richiamate da Cass. civ., n. 27410/2018).
Quando va deferito il giuramento decisorio? Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa e il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, anche se esso è deferito in via subordinata. E ciò soprattutto ove i fatti su cui deve vertere siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie e siano decisivi in ordine al thema decidendum oggetto della controversia (Cass., nn. 11964/2010; 3271/1997; 1505/1997, richiamate da Cass. civ., n. 4425/2017). Tuttavia, «se la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio è formulata per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, il mezzo di prova non è ammissibile per tardività della relativa istanza, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti all'istruttore» (Cass., n. 19727/2003, richiamata da Cass. civ., n. 18833/2016).
È, inoltre, «inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale […] ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado» (Cass. civ., n. 22805/2014).
Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società: Quando il giuramento decisorio è deferito al legale rappresentante di una società, si considera de veritate se verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se verte su fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste. In quest'ultima ipotesi, la dichiarazione da cui emerge la non conoscenza dei fatti non equivale a rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante. Nel caso di giuramento de veritate, invece, una siffatta dichiarazione corrisponde a rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito (Cass., n. 5118/1984, richiamata da Tribunale Venezia Sez. lavoro, sentenza 5 dicembre 2018).
Il giuramento suppletorio e la valutazione di ammissibilità: «La valutazione sull'ammissione del giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti e ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con una valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici – stabilisce [...]se la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, potendo al riguardo avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza» (Cass., nn. 2939/2001, 101/2003, 5240/2006, richiamate da Cass. civ., n. 2676/2016).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.