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Il giudizio dell'esecuzione, i beni in comproprietà con il debitore esecutato, la divisione e le spese

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Inquadramento normativo: Artt. 600-601 c.p.c.

Il giudizio dell'esecuzione e la divisione dei beni in comproprietà con il debitore esecutato: Se il bene pignorato è in comproprietà, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, ove sia possibile, procede con la separazione della quota in natura spettante al debitore. Nell'ipotesi in cui detta separazione non sia chiesta o non sia possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione e il giudizio di esecuzione resta sospeso sino a quando sulla divisione stessa:

  • non sia intervenuto un accordo fra le parti:
  • non sia pronunciata una sentenza di primo grado passata in giudicato o una sentenza di appello.

Chiuso il giudizio di divisione, le parti devono riassumere nei termini l'azione esecutiva, In mancanza, il processo esecutivo andrà dichiarato estinto ex art. 630 c.p.c. (Cass. civ., n. 20977/2018).

La divisione nell'ambito del giudizio esecutivo, la notifica dell'ordinanza che la dispone e l'eventuale iscrizione a ruolo: La divisione in questione è una divisione endoesecutiva, «in quanto esito normale del processo di espropriazione di beni indivisi. Essa è ritualmente introdotta con la pronuncia - se sono presenti tutti gli interessati - o con la notifica - in caso non siano presenti tutti gli interessati [...]- dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone». 

Dalla natura endoescutiva del giudizio di divisione discende il fatto che non è necessaria la separata notifica e l'iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione. Tuttavia, spesso accade che il giudice dell'esecuzione ordini alla parte la previa notifica e l'iscrizione a ruolo di un atto di citazione separato. Se l'ordinanza che dispone ciò non è opposta per comprovata lesione del diritto di difesa della parte sulla quale grava tale onere, quest'ultima dovrà prestarvi ottemperanza.

La notifica dell'ordinanza che dispone il giudizio di divisione o dell'atto di citazione separato: «La notifica o dell'ordinanza che dispone il giudizio di divisione o dell'atto di citazione (ove il giudice abbia disposto di introdurre tale giudizio con separato atto di citazione) va eseguita legittimamente al procuratore di uno dei litisconsorti del giudizio che si sia già costituito nel processo esecutivo, in quanto il relativo mandato, purché non lo abbia in concreto escluso in modo espresso e univoco, deve reputarsi validamente conferito anche ai fini dell'espletamento della difesa del conferente nel corso di quel normale sviluppo» (Cass. civ., n. 20817/2018).

Le spese del giudizio di divisione endoesecutiva: Nel nostro ordinamento, con riferimento al giudizio di divisione, vige il principio secondo cui «vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte» (Cass. nn. 22903 /2013, .3083/2006, 7059/2002, richiamate da Tribunale Torino, sentenza del 14 settembre 2017). Per "spese poste a carico della massa" deve intendersi che ogni condividente deve rimborsare agli altri una quota spese da questi sostenute; quota, questa, corrispondente «alla propria quota nella comunione. Nel contempo, il condividente deve ottenere il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote». 

Tale criterio di ripartizione, tuttavia, è applicabile quando il giudizio di divisione è promosso da uno dei condividenti. Ma cosa accade quando detto giudizio è promosso da un creditore a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo? In tale ipotesi, con riguardo ai rapporti tra creditore e debitore esecutato:

  • ricorre una parziale deroga al principio su citato perché il creditore «non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle spese di causa, non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore»;
  • è «applicabile il generale principio della soccombenza perché nei rapporti fra il condividente-debitore e i creditori appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite». Ne consegue che i creditori devono ottenere dal debitore esecutato il rimborso per intero delle spese sostenute.

«La regola generale dell'imputazione delle spese a carico della massa vale invece nei rapporti tra il comproprietario non esecutato e il creditore attore, considerato, per un verso, che tra questi soggetti non è ravvisabile una soccombenza e, per altro verso, che l'attività di questo creditore è servita a realizzare la divisione, producendo un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato instaurato dall'altro comproprietario. Il comproprietario non esecutato non è invece tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese degli altri creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza e non si può ritenere che queste spese siano state sostenute nell'interesse comune, non essendo state necessarie per condurre il processo alla sua conclusione» (Tribunale Torino, sentenza del 14 settembre 2017). 

 

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