anche quando la sospensione sia stata disposta dal prefetto come sanzione amministrativa.
In questo caso, una volta stabilita dal giudice penale la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato.
Nel caso di specie l´imputato era stato condannato con sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell´Udienza Preliminare ex art. 444 cpp per il delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme del C.d.S ex art. 589 comma 1 e 2 nel testo vigente prima della modifica di cui alla legge 23 marzo 2016 n. 41.
Tale sentenza veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica per violazione di legge avanti al giudice di legittimità, in quanto il GUP non aveva irrigato la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida la cui obbligatorietà era prevista dall´art. 222 comma 2 e 2 bis del D.lgs n. 285/1992.
I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte, investiti del caso, hanno dichiarato fondato il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello disponendo l´annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla mancata irrogazione della pena accessoria.
Occorre ricordare per meglio comprendere la decisione dei giudici della Corte che l´art. 222 del Codice della Strada, nel testo previgente all´ultima modifica che ha inasprito la durata e le ipotesi di applicazione della sanzione amministrativa prevedeva la sospensione della patente di guida fino a quattro anni per il caso di omicidio colposo, commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, e, al comma 2 bis, stabiliva una diminuzione della durata della sanzione in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
La motivazione della pronuncia dei giudici della Corte è pienamente condivisibile e assolutamente coerente con l´orientamento pacifico in giurisprudenza. Infatti affermano i giudici che in caso di patteggiamento, l´art. 445 cpp esclude espressamente l´applicazione delle sole pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.
Le sanzioni amministrative accessorie non rientrano, pertanto, nelle categorie previste da tale disposizione normativa. /Sez. Un., 27 maggio-21 luglio 1998, n.8488, Rv 201982, Bosio).
" Ne consegue- dicono i giudici della Corte - che con la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall´art. 222 C.d.S., e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato "
Per tali motivi la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova.
Si allega sentenza