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Il dovere di aggiornamento professionale dell'avvocato: tra etica e tutela della collettività

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L'avvocato, il dovere di aggiornamento e il prestigio della professione

L'esercizio della professione forense è tra le professioni più prestigiose. Ma affinché resti tale occorre che l'avvocato garantisca un'attività di qualità e di competenza. Solo così il professionista potrà concorrere a un corretto esercizio della funzione giurisdizionale (CNF, sentenza n. 188/2018). La competenza è acquisita attraverso l'assolvimento del dovere di aggiornamento [1]. «L'avvocato, infatti, deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente» (CNF, sentenza n. 188/2018). Un aggiornamento costante, «oltre alle implicazioni giuridiche, culturali ed economiche, presenta anche profondi risvolti a livello etico, in quanto la competenza o "sapienza giuridica" - intesa non come conoscenza integrale delle norme, ma come "capacità di cogliere le distinzioni, le peculiarità"- è condizione per l'espletamento di una prestazione professionale confacente alle aspettative e ai bisogni dei singoli e dell'intera comunità (CNF, sentenza n. 331/2016)». In buona sostanza, la ratio di tale dovere, nel momento in cui l'avvocato accetta l'incarico professionale, sta nel garantire al cliente una preparazione ad hoc, acquisita anche mediante il regolare svolgimento delle attività di aggiornamento (CNF, sentenza n. 188/2018). La violazione di tale dovere è suscettibile di sanzione disciplinare. Una sanzione, questa, che non è tipizzata e che va «adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie [...] e il comportamento complessivo dell'incolpato»(CNF, sentenza n. 97/2016). 

Quando il dovere di aggiornamento deve essere assolto?

Il regolamento del Consiglio nazionale forense prevede che l'obbligo di aggiornamento professionale incombe sia in capo agli avvocati che in capo ai praticanti abilitati al patrocinio [2]. Tale regolamento prevede, altresì, che possono essere esonerati dal dovere in esame [3]: i) i professionisti sospesi dall'esercizio professionale o che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'albo o compiuto 60 anni di età; ii) l'avvocato anche docente di ruolo e ricercatore, nonché membro di organi con funzioni legislative o del Parlamento europeo; iii) i professionisti colpiti da grave malattia o infortunio; iv) le professioniste in caso di gravidanza e in generale gli avvocati su cui incombono doveri collegati alla maternità o paternità in presenza di figli minori; v) gli avvocati che hanno interrotto per un periodo di almeno sei mesi l'attività professionale o si siano trasferiti all'estero; vi) i professionisti che versano in una delle situazioni di impedimento previste dal Consiglio nazionale forense. Il regolamento su indicato [4] stabilisce, inoltre, che va considerato assolto il dovere in questione quando il professionista: i) ha pubblicato, in materia giuridica, libri o monografie, articoli su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche online; ii) ha stipulato contratti di insegnamento in materie giuridiche con università o istituti equiparati; iii) ha svolto attività seminariali; iv) ha predisposto materiale didattico per le attività di aggiornamento finalizzato alla circolazione; vi) ha partecipato alle commissioni per l'esame di abilitazione o per l'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori, a commissioni di studio, a Consigli Giudiziari o a Consigli Distrettuali di Disciplina. 

Il dovere di aggiornamento professionale nella prassi

È stato ritenuto che:

  • «l'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo a una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse»(CNF, sentenza n. 188/2018, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69630);
  • l'obbligo di formazione continua non può venir meno a causa della disorganizzazione del proprio studio in conseguenza del licenziamento della segretaria. E ciò in considerazione del fatto che tale dovere sussite in capo all'avvocato iscritto a meno che non versi in uno dei casi di esonero previsti dal Regolamento del Consiglio nazionale forense (CNF, sentenza n. 116/2018, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=68900);
  • «l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua»(CNF, sentenza n. 331/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35457);
  • è possibile essere esonerati dall'obbligo di aggiornamento professionale in caso di gravi problemi di salute propri o di un proprio congiunto (CNF, sentenza n. 218/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35018);
  • in caso di contestazione, l'adempimento dell'obbligo in questione deve essere provato dal professionista (CNF, sentenza n. 178/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=36796);
  • «la formazione continua riguarda non solo l'approfondimento delle conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento ed aggiornamento, quindi anche l'apprendimento di materie nuove o solo in parte trattate nei corsi universitari, come la deontologia, le tecniche dell'argomentazione e della persuasione, l'informatica giuridica e amministrativa, le scienze sociali e del comportamento, le tecniche di composizione stragiudiziale delle controversie, quali la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, l'organizzazione e gestione dello studio legale, le principali lingue straniere parlate nell'Unione Europea» [5] (CNF, sentenza n. 331/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35459).



Note

[1] Art. 15 Codice deontologia forense:

«Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente».

[2] Art. 6 Regolamento CNF n. 6/2014:

«1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative. 2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 15».

[3] Art. 15 Regolamento CNF n. 6/2014:

«Esenzioni ed esoneri 1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF. 3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento. 4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento».

[4] Art. 13 Regolamento CNF n. 6/2014:

«1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività: a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina 18; e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell'esame; f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze; g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi 19».

[5] Art. 3 Regolamento CNF n. 6/2014:

«1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio: a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative; b) seminari su aggiornamenti normativi; c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici. 2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali. 3. L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi. 4. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio: a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; b) master di primo e secondo livello; c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera; d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale; e) scuola forense integrativa del tirocinio; f) scuola per difensori d'ufficio; g) corsi per mediatori professionali». 

 

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