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Il divorzio e la riforma del processo civile.

divorzio

 Il divorzio, disciplinato dalla legge 898/1979 è l'istituto che consente di porre fine definitivamente al vincolo matrimoniale o nel caso di matrimonio religioso che sancisce la cessazione degli effetti civili.

Può essere giudiziale o consensuale, può trattarsi di accordo raggiunto con negoziazione assistita o in comune.

In Italia, tale istituto è stato disciplinato nel 1970 all'esito di un referendum favorevole alla sua introduzione, mentre in molti altri paesi era ammesso già da tempo.

Il testo originario della legge 898/1970 è stato modificato più volte nel corso degli anni, di recente con il Dlgs n. 21/2018.

Dal 2019 è invece in attesa di concludere il suo iter il disegno di legge che reca ulteriori modifiche alla legge sul divorzio, in particolare intervenendo sulla disciplina dell'assegno, così da recepire i nuovi orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, ricordiamo la sentenza Grilli del 2017 che ha detto stop al criterio del tenore di vita e poi le SS.UU. del 2018, che ha ampliato il novero dei criteri necessari ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio.

Orbene il divorzio, rispetto alla separazione che mette in pausa il matrimonio, comporta la cessazione dei 0diritti e doveri tra coniugi.

Costituisce il caso più frequente allorquando si procede con la domanda di divorzio, proprio quello che segue ad un determinato periodo di separazione, possibilità prevista dall'art 3. lettera b) n. 2 e cioè dopo l'avvenuta separazione pronunciata con sentenza passata in giudicato all'esito di un giudizio se trattasi di separazione giudiziale, oppure omologata dal giudice se consensuale

Il divorzio infatti può essere richiesto:

se la separazione si è protratta senza interruzione per 12 mesi in caso di separazione giudiziale decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale;

se consensuale, omologata in tribunale o in comune o con negoziazione assistita, se si è protratta per almeno sei mesi dall'accordo raggiunto o dall'atto redatto davanti l'ufficiale di stato civile.

La riduzione dei tempi del divorzio, cosiddetto "breve" previsto dalla legge n. 55/2015, consiste in sostanza nella possibilità di addivenire ben prima rispetto ai tre anni previsti in passato allo scioglimento del vincolo matrimoniale o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Nel caso di divorzio a domanda congiunta il Tribunale competente è quello del luogo di residenza di uno dei due coniugi.

Il Tribunale decide con sentenza dopo aver sentito i coniugi, verificato la sussistenza dei presupposti di legge e appurato che i vari punti dell'accordo non contrastino con l'interesse dei figli. Qualora si dovesse verificare questa situazione, il procedimento prende la forma del divorzio giudiziale.

Il divorzio in Comune (art. 12 D.L n. 132/2014) permette ai coniugi di concludere un accordo per procedere allo scioglimento del matrimonio civile o per porre fine agli effetti civili del matrimonio religioso trascritto. Il Comune competente è quello di residenza di uno dei due coniugi o quello in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Non è obbligatoria l'assistenza legale. A questa procedura i coniugi non possono ricorrere se sono nati dei figli né se si devono disporre trasferimenti patrimoniali.

Le dichiarazioni dei coniugi sul contenuto dell'accordo sono inserite in un atto, che viene compilato e sottoscritto immediatamente. Se invece l'ufficiale riceve le sole dichiarazioni dei coniugi li inviata a comparire nuovamente innanzi a lui nel termine di 30 giorni. La mancata comparizione dei equivale a rinuncia dell'accordo. Con questa procedura è possibile anche procedere alla modifica delle condizioni di divorzio.

Un'altra modalità per divorziare "consensualmente" è quella che prevede il ricorso alla negoziazione assistita (art. 6 D.L n. 132/2014).

In questo caso occorre un difensore per parte e l'accordo può riguardare i rapporti economici tra coniugi, le modalità di affidamento dei minori, il mantenimento di figli maggiori di età o minorenni, la determinazione degli alimenti e la modifica di tutte le condizioni suddette.

Se l'accordo riguarda anche i figli viene trasmesso al PM del Tribunale competente, il quale se non rileva che lo stesso è contrario all'interesse dei figli lo autorizza. In caso contrario lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, che ordina la comparizione delle parti entro 30 giorni.

In mancanza invece di figli minori, maggiori o invalidi l'accordo viene inviato al Procuratore del Tribunale competente, che se non se rileva irregolarità trasmette il nulla osta ai legali delle parti per gli adempimenti successivi, ovvero l'invio dell'accordo (con le certificazioni previste) all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.


Si avrà invece un divorzio giudiziale, allorquando vi è contrasto tra i coniugi.

Si avvierà con ricorso da presentare al Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

I coniugi compariranno personalmente per essere sentiti ed essere adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed al termine del procedimento si potrà giungere alla emanazione di una sentenza non definitiva relativa solo all'assegno e proseguire per decidere sulle altre questioni. come ad esempio quelle riguardanti i figli.

Nel caso in cui uno dei coniugi appelli la sentenza, il giudizio si tiene in camera di Consiglio.

Riforma del processo civile.

La legge n. 206/2021 per la riforma del processo civile ha introdotto tra le più rilevanti novità la possibilità con un unico atto introduttivo di chiedere separazione e divorzio.

Occorre segnalare in particolare il contenuto della Sezione II, dedicata ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per la modifica delle relative condizioni.

All'interno della sezione sono ricompresi i seguenti articoli:

473 bis.47 dedicata al foro competente;

473 bis. 48 che sancisce l'obbligo di allegare determinati documenti al ricorso e alla comparsa di risposta;

473 bis. 49 che si occupa del cumulo delle domande per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

473.bis 50 sui provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice che prevede l'interessante novità della formulazione di un piano genitoriale;

473 bis.51 relativo ai procedimenti su domanda congiunta

In caso di proposizione di domande di separazione e divorzio tra le stesse parti davanti giudici diversi, si applicherà l'art. 40 c.pc.  dedicato alla connessione, che determinerà quindi la trattazione davanti a un unico giudice. Nel caso invece in cui i procedimenti dovessero pendere davanti allo stesso giudice si procederà alla riunione come disciplinata dall'art. 274 c.p.c.

Se poi la coppia ha figli, la remissione avviene davanti al giudice indicato dall'art. 473 -bis 11, ossia il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza.

 

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