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Il diritto ad una sana alimentazione

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L'art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani riconosce ad ogni individuo il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia "con particolare riguardo all'alimentazione.

L'alimentazione si inserisce, pertanto, senza possibilità di equivoci, tra i presupposti ineludibili della vita di ogni persona, costituendo la condizione base di un diritto che, complessivamente, viene indicato come buona salute, o, meglio, come benessere dell'individuo; diritto che praticamente ogni nazione dichiara di voler assicurare ai propri cittadini.

Attualmente, infatti, sono 110 i paesi del mondo che riconoscono il diritto alla salute nelle rispettive leggi fondamentali e ben 149 sono quelli che hanno ratificato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ICESCR 1966, Convenzione con cui, all'art. 12, si stabilisce che gli Stati membri riconoscono "il diritto di ciascuno al raggiungimento del più elevato standard di salute fisica e mentale possibile''.

Per poter parlare di alimentazione sana occorre, pertanto, chiarirsi le idee su quel che significa diritto alla salute, un diritto di cui, per la prima volta, si è parlato nella carta costituzionale della Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO, 1946), successivamente riaffermato nel 1978 con la Dichiarazione di Alma Ata e quindi nel 1998, con la Dichiarazione sulla salute mondiale adottata dall'OMS.

Prima di approfondire tale nozione è bene premettere, però, che il diritto alla salute fa parte di un più vasto gruppo di diritti umani nel quale sono compresi sia diritti sociali, economici e culturali, come il diritto al cibo, alla casa, al lavoro, sia diritti politici, come il diritto alla vita ed alla non discriminazione, all'uguaglianza, alla libertà di associazione, di movimento, di accesso all'informazione.

Usualmente tendiamo a parlare di diritti umani come se si trattasse di concetti univocamente noti e condivisi a livello generale, dando per scontato un contesto di riferimenti comuni che a tali diritti danno sostegno.

La parola "diritto" contraddistingue, secondo l'unanime accezione, una determinata esigenza cui si attribuisce la qualifica di "pretesa giustificata"; occorre, però, specificare che, all'interno di tale pretesa, sono rinvenibili lemmi tra loro ben distinti, quali quello dei "diritti umani" e quello dei "diritti fondamentali". I diritti fondamentali sono, pertanto, solo quei diritti riconosciuti da un ordinamento giuridico statale che li enuncia nella sua norma gerarchicamente più importante, la Costituzione, e che attengono al cittadino dello Stato che quella costituzione ha adottato.

I diritti umani sono, invece, quei diritti la cui titolarità spetta alla persona in quanto tale, quindi a tutte le persone, indipendentemente dalla appartenenza ad uno Stato, e che sono riconosciuti da fonti consuetudinarie o pattizie dell'ordinamento giuridico internazionale.

Nella nostra carta Costituzionale esiste uno specifico diritto alla salute; esso è, infatti, espressamente garantito dall'art. 32, posto sotto il Titolo rapporti etico-sociali, e che al primo comma dichiara che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigentiIl diritto alla salute, dunque, è un bene protetto, oltre che da fonti internazionali, anche da norme interne del grado più elevato; può qualificarsi, perciò, oltre che come diritto fondamentale anche come diritto umano.

 

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