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Il ddl Gelli è legge: i punti chiave della riforma

Scritto da Francesca Bianchini
Lo scorso 28 febbraio la Camera ha definitivamente approvato (con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti) il ddl Gelli recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Il testo si avvia ora alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, composto da 18 articoli, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell´esercente la professione sanitaria e della struttura in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l´obbligo di assicurazione e l´istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
L´intervento normativo, di riordino della materia, si pone l´obiettivo di contrastare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva", ossia l´atteggiamento che alcuni medici dimostrano prescrivendo esami superflui al fine di cautelarsi da eventuali denunce dei pazienti
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I punti chiave della riforma possono essere così sintetizzati:
 
1)Introduzione nel codice penale del nuovo art. 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario (art. 6).
Viene prevista l´applicazione delle pene di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) in caso di condotta negligente o imprudente del medico, con esclusione della punibilità solo se l´evento si sia verificato a causa di imperizia e purché risultino rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.
2)Principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell´esercente la professione sanitaria (art. 7).
Viene previsto un regime di doppia responsabilità civile:
a)contrattuale per la struttura (con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni);
b)extracontrattuale per l´esercente la professione sanitaria (con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni).
3)Meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria (art. 8).
Viene disposta l´applicazione dell´istituto del ricorso per l´espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell´art. 696-bis c.p.c. ai fini dell´accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
In alternativa, viene consentita la possibilità di esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
4)Azione diretta del danneggiato nei confronti dell´impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista (art. 12).
L´esercizio dell´azione, subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, potrà portare, al massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno stipulato il contratto di assicurazione.
5)Istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art. 14).
Il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dall´esercente la professione sanitaria ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta.
Francesca Bianchini, autore di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università di Roma Tor Vergata nell´anno 2012 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2015. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Roma dal 2015.

 

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