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Il consulente tecnico d'ufficio nel processo civile: la nomina, il valore della sua relazione, l'onorario

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Inquadramento normativo: Art. 61, 63, 64, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201; DPR 30/05/2002, n. 115, art. 49, 50, 33, 56; L 08/07/1980 n. 319, Art. 4; DM 30/05/2002, Art. 1.

Consulente tecnico d'ufficio (CTU): Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice, nominato da quest'ultimo per farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, ove è necessaria una particolare competenza tecnica.

La consulenza tecnica d'ufficio esonera le parti dall'onere probatorio?«La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass., n. 30218/2017, richiamata da Cass. civ., n. 15521/2019).

Scelta del CTU: La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali.

Nomina, obblighi e giuramento CTU: Quando viene scelto il CTU, quest'ultimo:

  • ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, a meno che non sussista un giusto motivo di astensione;
  • all'udienza in cui è chiamato a comparire, deve prestare il giuramento, impegnandosi ad adempiere bene e fedelmente le funzioni affidategli per far conoscere al giudice la verità;
  • è soggetto alle disposizioni del codice penale relative ai periti e se incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. In tali casi, egli sarà tenuto anche a risarcire i danni causati alle parti;
  •  deve svolgere le indagini tecniche sulla base dell'incarico affidatogli dal giudice e può essere autorizzato a richiedere chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi;
  • ha anche poteri conciliativi. Se le parti conciliano dinanzi al CTU, quest'ultimo redige verbale di conciliazione che verrà inserito nel fascicolo del processo; se le parti non si accordano, allora il CTU predispone una relazione tecnica in merito alle indagini dallo stesso compiute che sarà depositata nel fascicolo del processo.

CTU e parti del processo: Durante le operazioni compiute dal CTU, le parti possono intervenire personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, presentando al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Sostituzione del CTU e rinnovazione delle operazioni peritali: «Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico».

Decisione del giudice fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio: Se la decisione del giudice è fondata sulle risultanze del CTU, le indagini tecniche di quest'ultimo devono essere valutate complessivamente, ossia tenendo conto anche delle eventuali osservazioni che le parti per il tramite dei loro consulenti di parte hanno formulato al CTU. Ne consegue che, se il giudice non ha preso in considerazione le risultanze peritali nel complesso, tale mancanza «integrerà un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione, risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (Cass. civ., n. 8461/2019). Se, invece, il giudice fonda la sua decisione sulle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi, «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (Corte d'Appello di Milano, n. 2618/16, Cass. sentenza n. 10222/2009, richiamate da Tribunale Milano, sentenza del 25 gennaio 2019). 

Rilievi delle parti e CTU: Se le parti formulano dei rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio, ove tali rilievi non rappresentano eccezioni di nullità al procedimento relativo alle operazioni peritali, costituiscono argomenti difensivi non di natura tecnica. Con l'ovvia conseguenza che tali rilievi possono essere svolti anche nella comparsa conclusionale, a meno che non introducano nuovi fatti, nuove domande, nuove eccezioni o nuove prove, «e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa». In queste ipotesi, sarà il giudice a valutare se il comportamento delle parti si sia conformato ai principi di lealtà e correttezza, tenendo conto anche della serietà dei motivi che hanno determinato i rilievi in questione (Cass., n. 15418/2016, richiamata da Cass. civ., n. 20829/2018).

Compenso CTU: Ai CTU «spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le prestazioni non previste nelle tabelle [...], gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore». L'onorario per la prima vacazione è determinato nella misura di € 14,68 e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Il compenso del CTU va liquidato sulla base del tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non sulla base del presumibile tempo ritenuto in via ipotetica necessario dal giudice (Cass. civ., n. 7636/2019).  

 

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