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Rimandati a settembre

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Ancora è al vaglio della Corte dei Conti la proroga del 07/06/2019 con cui si stabiliva un'elongazione di 20 giorni del pagamento delle imposte dei soggetti ai nuovi indici di affidabilità fiscale (Isa), e rischia già di diventare previgente ancor prima di essere vigente; risulta infatti essere già corretta dal nuovo emendamento al Ddl di conversione del D.L. n. 34/2019 presentato il 17/06/2019 che proroga le scadenze per il pagamento delle imposte dei contribuenti soggetti ai nuovi indici di affidabilità fiscale al 30 settembre prossimo.

Gli allungamenti delle scadenze riguarderanno, in particolare, le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge pari ad €. 5.164.569,00. La proroga riguarda inoltre anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché i versamenti dell'Irap e dell'Iva con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato e il 17 domenica). 

Dovrebbero beneficiare della proroga anche le persone fisiche che, per l'anno 2018, hanno applicato il regime dei minimi, nonché le persone fisiche che hanno applicato il regime forfettario. Al riguardo, è però indispensabile una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate. La proroga al 30 settembre 2019 dovrebbe costituire la nuova scadenza e sostituisce quella del 30 giugno, che slitta al 1° luglio. In base alla nuova scadenza, i versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, cioè entro il 30 ottobre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001. Da ciò ne consegue che, per chi paga a rate, pagando la prima entro il 30 settembre, le rate successive si riducono a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre, per i titolari di partita Iva e il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade anche il 2 dicembre 2019.

Sempre nello stesso emendamento è contenuta una moratoria di sei mesi delle sanzioni sulla trasmissione telematica dei corrispettivi e il raddoppio delle chance di vittoria alla lotteria degli scontrini, che partirà dal 2020, per chi paga con carte e bancomat.

Sicuramente l'emendamento rappresenta un fatto positivo in quanto concede una boccata di ossigeno in termini di tempi ai contribuenti ed ai loro professionisti di fiducia, ed è tanto più apprezzabile perché, una volta tanto, arriva non all'ultimo minuto ma con congruo anticipo. Le difficoltà legate alla prima applicazione degli Isa restano però tutte sul campo: difficoltà legate non solo al gravissimo e colpevole ritardo accumulato nel rilascio degli strumenti necessari, ma anche al fatto che i software parrebbero contenere spesso dati non corretti che costringono a controlli da parte dei contribuenti e/o dei loro professionisti di fiducia, aventi un ampio spettro di ben 7 anni d'imposta.

La soluzione più utile e razionale sarebbe l'applicazione facoltativa, per l'anno 2018, degli indici di affidabilità fiscali o, in estremo subordine potrebbe essere valutata l'ipotesi di spostamento degli adempimenti dichiarativi prevista dal Ddl al 30 novembre, riportando a quella data i versamenti richiesti dagli ISA.

Attendiamo ovviamente che il Decreto cosiddetto Crescita sia convertito definitivamente in Legge – entro il 29/06 – per verificare definitivamente le travagliate scadenze della dichiarazione dei redditi di quest'anno; di sicuro non ci siamo annoiati

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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