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Il Comune risarcisce per difetto di istruttoria.

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 La sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9879/2023, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso volto ad ottenere l'annullamento di un ordine di demolizione di un manufatto in legno, costruito su un'area confinante con un tratto autostradale, condannando il comune al risarcimento dei danni causati agli appellanti.

Nel dettaglio, la costruzione era stata assentita dal Comune sulla base di una richiesta, redatta da un tecnico di fiducia degli istanti, in cui si dichiarava l'assenza di vincoli impeditivi all'edificazione.

Successivamente al rilascio del permesso, il Comune aveva ricevuto una nota nella quale era stato espresso parere contrario alla realizzazione del manufatto in questione, poiché ubicato all'interno della fascia di rispetto della rete autostradale.

L'ente comunale aveva, perciò, annullato in autotutela il permesso di costruire e ordinato la demolizione dell'opera.

Secondo il Consiglio di Stato, che ha riformato la sentenza del TAR, il Comune è stato negligente nel rilasciare il permesso di costruire, perché non ha effettuato un'adeguata preventiva istruttoria volta ad accertare la sussistenza del vincolo autostradale, in violazione del canone di buona amministrazione.

Il giudice amministrativo ha, perciò, ritenuto configurabile, in capo all'ente territoriale, una responsabilità risarcitoria nei confronti dei destinatari del titolo edilizio, sebbene in misura ridotta, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., in considerazione della concorrente responsabilità degli istanti nella produzione del danno.

Infatti, prosegue la sentenza, nella vicenda scrutinata anche gli appellanti hanno contribuito ad indurre in errore l'amministrazione circa l'inesistenza del vincolo, producendo un'asseverazione in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell'edificazione.

Il Comune è stato, perciò, condannato, ex art. 1227, comma 1 cod. civ., a risarcire il danno patrimoniale subito dai proprietari del manufatto illegittimamente autorizzato; danno identificato con le spese sostenute per la realizzazione dell'opera, nonché con quanto pagato per gli oneri di urbanizzazione, ovviamente decurtate della metà. 

 

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