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Il preavviso di diniego cristallizza le motivazioni del COA ostative all'accoglimento dell'istanza, imponendo di fondare solo su tali motivazioni, già esternate, il provvedimento finale. Tale assunto all'evidenza non impone, ovviamente, che vi debba essere identità di contenuto tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, ben potendo, comunque, il COA meglio o ulteriormente precisare le ragioni di fatto e giuridiche della propria decisione, ma impone che le motivazioni del provvedimento conclusivo si inscrivano nel perimetro delineato ed espresso nella comunicazione ex art. 17, comma 12, L. 247/2012 dovendo escludersi ogni possibilità di fondare il diniego su ragioni del tutto nuove.
Questo ha statuito il Consiglio nazionale forense con decisione n. 211del 30 novembre 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-211.pdf).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame del Cnf.
I fatti del procedimento
Il ricorrente è un avvocato che è stato cancellato dall'albo per assenza del requisito di cui all'art. 17, comma 1, lett. f), L. 247/2012 in quanto condannato con sentenza divenuta definitiva alla pena della reclusione di anni sette, per i reati previsti e punti dagli artt. 368 e 646 c.p., nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Successivamente, il ricorrente ha presentato domanda di nuova iscrizione all'Albo degli Avvocati, ex art. 17, comma 15, L. 247/2012. Il COA ricevente ha comunicato al ricorrente preavviso di rigetto in relazione alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 17 lett. f) e h) con invito a presentare osservazioni e con avviso della facoltà di essere ascoltato personalmente. Nonostante il ricorrente abbia presentato le proprie osservazioni e sia stato sentito dal COA, quest'ultimo ha rigettato la domanda di reiscrizione. Il ricorrente lamenta la mancata rispondenza tra i motivi di rigetto indicati nel preavviso e quelli della decisione finale. In buona sostanza il COA avrebbe [...] ampliato nel proprio preavviso di rigetto l'esame della sua posizione ravvisando la mancanza anche del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e dell'affidabilità per lo svolgimento della professione forense di cui all'art. 17 lett. h), con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
E ciò in considerazione del fatto che le motivazioni del provvedimento di conferma del rigetto attengono ulteriormente alla mancanza del requisito del godimento del pieno esercizio dei diritti civili, ex art. 17 lett. d) non precedentemente introdotto e contestato nel preavviso di rigetto e sul quale non è stato, per tale ragione, esercitato il confronto nelle osservazioni depositate.
Il caso, così, è giunto dinanzi al Cnf.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione del Cnf
Ad avviso del Cnf, le doglianze del ricorrente sono fondate in quanto dall'esame del preavviso di rigetto e del conseguente provvedimento di diniego, è emersa la non corrispondenza tra gli enunciati motivi ostativi all'accoglimento della domanda di reiscrizione di cui all'art. 17, comma 15 L. 247/2012 e i motivi posti a fondamento del rigetto. In particolare, non risulta essere mai stata contestata al ricorrente la mancanza del requisito di cui all'art. 17 lett. d). Secondo il Cnf, tale mancanza ha impedito il perfezionamento del contraddittorio, non consentendo al ricorrente di dedurre o di produrre documentazione con conseguente violazione del suo diritto di difesa. In punto, il Cnf richiama il suo orientamento giurisprudenziale e quello della giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
E ciò in considerazione del fatto che il preavviso di diniego cristallizza le motivazioni del COA ostative all'accoglimento dell'istanza, imponendo di fondare solo su tali motivazioni, già esternate, il provvedimento finale (da ultimo Tar Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 130).
Con tale assunto non si vuole affermare che vi debba essere identità di contenuto tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, essendo sufficiente che le motivazioni del provvedimento conclusivo siano attinenti a quelli indicati al preavviso di cui al su citato art. 17, comma 12. In buona sostanza detto provvedimento finale non può fondarsi su ragioni del tutto nuove, con l'ovvia conseguenza che qualora l'iscritto si avvalga della opportunità difensiva che gli è concessa e depositi memorie in sua difesa ovvero produca idonea ed adeguata motivazione relative ai punti contestatigli dal COA, quest'ultimo ha l'obbligo giuridico non solo di prendere in considerazione il contenuto delle osservazioni o delle risultanze dell'audizione ma anche di darne compiutamente conto nell'iter motivazionale del provvedimento conclusivo. Orbene, tornando al caso di specie, il COA ha adottato un provvedimento conclusivo fondato su motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel preavviso di diniego, mancando di inviare al ricorrente una ulteriore comunicazione, ai sensi dell'art. 17 della L. 247/2012 e mancando di invitare quest'ultimo a prendere posizione anche sulle questioni nuove emerse successivamente all'originario preavviso di diniego, alle deduzioni formulate e all'audizione svolta.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Cnf ha accolto il ricorso.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.