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Collare elettrico "antiabbaio" illegale, SC: reato maltrattamento animali

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenzan.3290 del 24-01-2018, hanno affermato che il collare elettrico "antiabbaio" è illegale e se utilizzato integra il reato di maltrattamento di animali.



Nel caso di specie il proprietario di alcuni cani era stato chiamato a rispondere penalmente della sua condotta a danno degli stessi ai quali aveva collocato i c.d. collari antiabbaio idonei ad emanare scariche elettriche ad ogni abbaio degli animali.
Il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti di animali previsto e punito dall´art. 727 del c.p. e lo aveva condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda.
Avverso la sentenza del Tribunale, l´imputato proponeva ricorso in Cassazione adducendo col primo motivo l´inosservanza od erronea applicazione della legge penale, considerato che i setter erano stati trovati in buona salute, che non risulta effettuata consulenza tecnica sugli animali, per cui difetta il requisito essenziale costituito dalle lesioni. Inoltre a pare del ricorrente mancherebbe la prova che i cani a causa dei collari antiabbaio abbiano subito sofferenze.



I giudici della Terza Sezione hanno rigettato il ricorso perché ritenuti infondati i motivi addotti. Innanzitutto hanno fatto rilevare che le censure proposte dal ricorrente con il primo e secondo motivo avevano per oggetto aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all´apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all´esclusiva competenza del giudice di merito (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Inoltre hanno rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Rv. 238602), che ai fini dell´integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull´animale, nè che quest´ultimo riporti una lesione all´integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.
Infine, proprio con riferimento al caso di specie i giudici della Terza Sezione, hanno affermato che l´uso del c.d. collare antiabbaio idoneo a produrre scosse o altri impulsi elettrici, cosi come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità " integra il reato di cui all´art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull´integrità psicofisica dell´animale (così Sez. 3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez. 3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez. 3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335)."
Si allega testo sentenza

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