Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Gioco d´azzardo: distanze da luoghi sensibili da applicare anche a trasferimento sala giochi

I giudici del TAR di Venezia con la sentenza n. 35 del 2018 hanno stabilito il principio secondo cui i limiti imposti dal regolamento edilizio comunale vigente in ordine alle distanze dai c.d. luoghi sensibili ( scuole, parrocchie ecc..) si applicano anche per quelle le sale giochi esercenti il c.d. gioco d´azzardo lecito, che chiedono di trasferirsi in nuovi locali.

I fatti
la titolare di una sala giochi che esercitava già la sua attività in forza di apposita autorizzazione, presentava ricorso avanti al Tar di Venezia al fine di impugnare il provvedimento emanato dal Comune di Venezia, che aveva annullato gli effetti della Scia presentata dalla odierna ricorrente nell´aprile del 2016 per l´installazione di 4 apparecchi per il gioco lecito di cui all´art. 110, comma 6, lett. a) del Regio decreto n.773/1931 e di 1 apparecchio di cui al comma 7, lett. c) del medesimo articolo 110, in quanto il nuovo locale situato in Piazza xxxxxxxx, non rispettava la distanza minima di 500 metri, misurata in linea d´aria, da determinati luoghi sensibili (nel caso di specie: Chiesa Parrocchiale , Scuola primaria , Ufficio postale ,), così come stabilito dall´art. 30 del Regolamento Edilizio vigente in quel Comune .
Tra gli altri motivi, la ricorrente sosteneva che la norma del Regolamento invocata dal Comune a giustificazione del provvedimento di annullamento, nel caso di specie, non avrebbe potuto operare in quanto, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da ´eccesso di potere, manifesta ingiustizia e violazione di legge, per aver il Comune di Venezia omessodi considerare che trattasi di spostamento di attività già esercitata e per aver esteso l´annullamento degli effetti della Scia anche a 2 apparecchi già oggetto di precedenza Scia.
Motivi della decisione
I giudici amministrativi del Tribunale di Venezia hanno rigettato il ricorso proposto per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Gli stessi infatti, richiamando una precedente decisione della stessa Sezione ( n. 1078 2016), confermata dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 3138/2017, hanno fatto rilevare che: "La censura del ricorrente, rivolta a rimarcare la differenza tra apertura di nuova sala giochi e mero trasferimento della sala giochi in nuovi locali, al fine di limitare l´ambito di applicazione del divieto di cui all´art. 30 del Regolamento Edilizio solo alla prima ipotesi, non coglie nel segno.
Infatti, pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all´adozione del Regolamento Edilizio in questione, tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la "apertura" della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l´attività era svolta.
 

 
La dizione "apertura di sale pubbliche da gioco" di cui al citato art. 30 non va intesa in senso astratto (ovvero con riguardo al rilascio ex novo di una autorizzazione per la gestione di una sala giochi), ma in senso prettamente fisico-materiale, con specifico riferimento alla predisposizione dei locali ove viene effettivamente collocata la sala giochi..."
 

 
I giudici del TAR hanno di conseguenza affermato che l´art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia si applica in tutti i casi in cui una attività, seppur già esercitata, venga trasferita in nuovi locali, considerandola così come una vera e propria "nuova apertura" .
Si allega testo sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
Documenti allegati
Dimensione: 121,82 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Collare elettrico "antiabbaio" illegale, SC: reato...
Maura Manca: "Ragazzi bombe ad orologeria, famigli...

Cerca nel sito