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Sostituzioni processuali, SC: se avvocato sbaglia, paga direttamente i danni al cliente

Attenzione alle sostituzioni : l´avvocato che agisce in sostituzione del dominus se sbaglia risponde direttamente dei danni causati nei confronti del cliente: Infatti, "a fronte dell´illecita attività dell´avvocato che, in sostituzione dell´unico avvocato incaricato dai clienti e senza l´autorizzazione dei clienti si sostituisca all´avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità".



L´importante principio è stato affermato dai giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 1580 del 23 gennaio 2018.

La decisione dei giudici di legittimità è stata presa a conclusione di una lunga vicenda assai articolata e complessa che ha avuto origine dai fatti accaduti nel lontano 1977, allorquando, a causa di un incidente aereo militare, persero la vita numerosi cadetti e altri militari che si trovavano a bordo, alcuni familiari ed eredi delle vittime, tra i quali i signori xxxxxxx, xxxxxx e xxxxxx, che nel giudizio avanti la Corte di Cassazione di cui qui ci occupiamo, hanno assunto il ruolo di controricorrenti, agirono in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa per il risarcimento del danno, rivolgendosi ad un loro legale.



Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1995, respinse la domanda. Avverso la pronuncia di rigetto della domanda, alcuni dei familiari delle vittime, tra i quali i controricorrenti diedero incarico all´ avv. Tizio di proporre appello.L´avv. Tizio, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione dai suoi clienti, dava a sua volta incarico ad litem per la proposizione dell´appello all´ avv. Caio il quale provvedeva a redigere l´atto. La Corte d´Appello nel 2000 accoglieva l´impugnazione ed emetteva una pronuncia di condanna del Ministero della Difesa in favore degli istanti "indicati in epigrafe", tra i quali però non comparivano i nominativi dei contro ricorrenti . Si scopriva così che l´avv. Caio, redattore materiale dell´atto di appello, per errore non li aveva indicati nell´atto di appello. Dopo aver riportato la condanna, nel 2002 il Ministero proponeva alle famiglie delle vittime di definire la lite con una transazione. Tale proposta però non veniva rivolta ai controricorrenti in quanto secondo il Ministero i loro nomi non risultavano indicati tra i beneficiari della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello.



A questo punto i controricorrenti si rivolgevano ad altro legale per promuovere a danno degli avv.ti Tizio e Caio un giudizio per fare accertare al Tribunale adito la responsabilità professionale degli stessi per non aver indicato i loro nominativi nell´atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza di condanna nei confronti del Ministero della Difesa, facendo perdere loro il diritto al risarcimento del danno per la morte dei congiunti, e la successiva possibilità di concludere la transazione col Ministero soccombente.



Il Tribunale di Roma, nel 2007, a conclusione del giudizio di primo grado, accertava e dichiarava la responsabilità del solo avv. Tizio (il solo professionista al quale i clienti avevano sottoscritto la procura) che condannava al risarcimento dei danni, mentre rigettava la domanda nei confronti dell´avv. Caio.
Avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale veniva proposta impugnazione dalla parte soccombente. La Corte di Appello emetteva sentenza con la quale riconosceva la responsabilità professionale di entrambi gli avvocati.
La sentenza emessa dalla Corte di Appello veniva così impugnata avanti la Corte di Cassazione dalla compagnia assicuratrice che era stata chiamata in causa dall´avvocato Caio per essere liberato dalla propria obbligazione. La ricorrente con il secondo motivo denunciava la violazione dell´art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 e 1326 cp.c. nonché 2697 c.c. e l´erronea motivazione in quanto dagli atti di causa sarebbe emerso con chiarezza che i controricorrenti non hanno mai avuto nessun rapporto professionale con l´avv. Caio anzi sono gli stessi controricorrenti ad affermare di aver incaricato solo ed esclusivamente l´avv. Tizio e che questi senza alcuna loro autorizzazione incaricò l´avv. Caio di occuparsi dell´appello.



Motivi della decisione
I giudici della Terza Sezione dopo un´ampia disamina di tutti i profili giuridici sollevati con i motivi del ricorso sono arrivati alla conclusione secondo cui il ricorso deve intendersi infondato e pertanto da rigettare. Gli stessi giudici innanzitutto hanno riconosciuto che il mandato professionale ricevuto dall´avvocato è caratterizzato dall´intuitus personae, in quanto è un contratto la cui prestazione professionale viene richiesta a quella determinata persona che il cliente individua in ragione della particolare competenza e alla quale ripone la propria fiducia .Ne consegue che il mandato allo svolgimento di un incarico professionale non ammette sostituzioni , tranne nei casi in cui ci sia stata una espressa autorizzazione. Secondo i giudici di legittimità " La procura è un atto unilaterale contenente un conferimento di poteri, emanato "intuitu personae". ". Pertanto, il rappresentante processuale non può sostituire altri a sé dell´esecuzione dell´incarico ricevuto."
Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di legittimità , la procura ottenuta dal primo avvocato non gli consentiva di sostituire altri a sé e la circostanza che egli abbia agito in difetto di poteri, non fa però venir meno la legittimità dell´affermazione della corresponsabilità del secondo avvocato , per il suo operato, nei confronti dei clienti .
Tuttavia nel caso di specie, affermano i giudici della Cassazione, "a fronte dell´illecita attività dell´avvocato che, in sostituzione dell´unico avvocato incaricato dai clienti e senza l´autorizzazione dei clienti si sostituisca all´avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. E´ una azione diretta che trae la sua fonte dall´esercizio di un´attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell´avvocato non autorizzato, ed è un´azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni."
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio.
Si allega testo sentenza



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