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Il c.d. Caporalato

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La Legge n. 199 del 2016 opera all'interno dell'ordinamento giuslavoristico un' importante innovazione di carattere etico- sociale; un cambiamento di grande civiltà adottato al fine precipuo di punire abusi di particolare gravità perpetrati dal datore di lavoro ( o dall'intermediario ) a danno dei lavoratori che permette di per sé di operare un "discrimen" tra aziende sane e non.

Si tratta di una svolta voluta fortemente dal legislatore in un'ottica repressiva e  di assoluta intolleranza verso il contesto di grave illegalità che sempre più caratterizza il mondo del lavoro agricolo e non solo.

L'articolo 603 bis del codice penale, ideato ed inserito in tale contesto, che punisce appunto la condotta di sfruttamento, seppure realizzato in riferimento all'agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in tale settore ed in ordine al riallineamento nel settore agricolo, grazie alla sua stessa  dicitura, ha acquisto un'ampiezza tale da ricomprendervi ogni tipo di rapporto di lavoro, introducendo così nell'ordinamento una figura delittuosa di carattere generale afferente lo sfruttamento del lavoratore che versi in oggettivo stato di bisogno.

Viene in tal modo introdotta una fattispecie volta a sanzionare quei comportamenti che presentano un particolare disvalore posti in essere dal datore di lavoro che tuttavia non rientrano nella più grave ipotesi di "schiavitù" di cui all'articolo 600 del c.p.

Caratteristiche peculiari per la concreta configurazione del reato è il ricorrere di due elementi costitutivi cumulativi ossia: 1) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di sfruttamento; 2) l' approfittamento dello stato di bisogno dello stesso. 

In merito alla configurabilità dello sfruttamento sono stati individuati degli indici rivelatori di tale condizione ossia: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni i modo palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ricorrendo questi indizi si andrebbe a configurare lo sfruttamento, presupposto necessario per la configurabilità del reato che per ricorrere però effettivamente necessita anche della configurabilità ed esistenza dell'ulteriore elemento costitutivo  dell'approfittamento dello stato di bisogno da valutare sia in ordine all'elemento oggettivo che soggettivo del reato ( approfittamento che nel caso di intermediazione deve ricorrere anche in capo all'utilizzatore).

Secondo il dettato normativo, salvo che il reato costituisca violazione più grave, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun lavoratore reclutato chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla a lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; e chiunque utilizza, assume o impiega monodopera anche mediante l'attività di intermediazione sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno.

Se le condotte su dette vengono realizzate con violenza o minaccia le pene sono inasprite essendo in tal caso prevista la pena della reclusione da 5 ad 8 anni e multa da euro 1.000 a 2.000 per ciascun lavoratore. 

A carico dell'impresa che ha posto in essere dette condotte può essere, inoltre, disposto sequestro preventivo o controllo giudiziario ( quest'ultimo nel caso in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa avere ripercussioni negative rilevanti sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale).

Ulteriore tutela è prevista per le vittime del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per le quali è stato disposto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato.

Per assicurare comunque un bilanciamento di interessi ed evitare applicazioni aberranti della norma, nonostante l'ampia utilizzabilità della stessa, che punisce appunto qualsiasi forma di sfruttamento da chiunque realizzata, va valutata l'effettiva gravità dei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro.

In quest'ampia visione garantistica e costituzionalmente orientata del rapporto di lavoro si inserisce una politica di prevenzione ideata dal legislatore tramite l'applicazione all'interno delle imprese di un sistema prevenzionale ( adozione di  codici etici etc) inteso come pre- condizione da rispettare per quelle imprese "sane" che operano responsabilmente nel sistema. 

 

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