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La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente pronuncia del 16/01/2018 n° 898 ha affermato l'importante principio di diritto che segue: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".
Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferito al caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, data la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. in virtù del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Il pregio della decisione delle Sezioni Unite é duplice: da un lato ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno della sottoscrizione del funzionario di banca, e dall'altro ha evidenziato l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, in quest'ottica, la finalità di protezione del cliente.
Le Sezioni Unite fanno, inoltre, una premessa sulla ratio della norma di cui all'art. 23 T.U.F la quale prevede a pena di nullità che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...".
Secondo la Corte, si tratta di una nullità di protezione, posta nell'interesse esclusivo del cliente e volta ad assicurare, da parte dell'Intermediario, la chiara indicazione dei servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
In un'ultima analisi è evidente che la previsione della nullità azionabile dal cliente, nei casi di inosservanza dei requisiti di forma , rappresenta una sanzione per l'intermediario e contemporaneamente rispetta il principio di proporzionalità, rispondendo anche all'esigenza di garantire una efficiente organizzazione interna della banca stessa.
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Sono nata a Salerno il 04/09/1988. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno con una tesi in Diritto Fallimentare, ho frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, dal 2013 al 2015, e portato a termine la pratica forense dapprima in uno studio professionale per poi continuare presso l'Ufficio Avvocatura del Comune di Scafati. In tali circostanze ho focalizzato la mia preparazione in diverse materie tra cui Diritto civile, Diritto Amministrativo e Diritto commerciale e bancario.
Ho ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2016 e sono iscritta presso il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore.
Dopo una breve esperienza aziendale nel settore del recupero crediti, ad oggi lavoro presso una banca come Advisor, ma non ho abbandonato la passione per la lettura e la scrittura.