Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

I comitati locali possono agire dinanzi al Tar a tutela dell'ambiente ove abbiano precisi requisiti

Imagoeconomica_1551976

Oltre alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale, è possibile ammettere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente in favore di associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Questo ha statuito il T.A.R. Lazio Latina con sentenza n. 250 del 20 aprile 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il Comitato per la salvaguardia del mare e della Riviera ha impugnato il silenzio-diniego in materia di accesso formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali presentata al Comune con riferimento:

  • alle concessioni/convenzioni o autorizzazioni, a qualsiasi titolo, relative all'assegnazione delle spiagge libere con servizi, unitamente alla documentazione utile e necessaria ad attestare e dimostrare la regolarità urbanistica, edilizia e compatibilità con la normativa ambientale, ivi comprese autorizzazioni e altro titolo relativo gli allacci, utenze e forniture;
  • ai documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati di autorizzazione alla c.d. destagionalizzazione delle strutture balneari, con particolare riguardo alle spiagge libere con servizi, con indicazione di tutte le strutture all'uopo autorizzate; 
  • ai documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati relativi agli accessi liberi alle spiagge libere […].

Tale istanza è rimasta senza riscontro e così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del comitato. I Giudici amministrativi ritengono tale eccezione fondata per le seguenti motivazioni.

Il Tar, innanzitutto, precisa che oltre alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale ex art.13 Legge, n. 349/1986, possono impugnare gli atti amministrativi anche le associazioni locali; una legittimazione, questa, che prescinderebbe dalla natura giuridica di dette associazioni. Ne consegue che legittimati sarebbero anche i comitati locali a condizione, tuttavia, che questi enti:

  • abbiano indicato nello statuto come finalità non occasionale il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale;
  • siano rappresentativi in modo stabile in un'area che sia ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso:

In buona sostanza, occorre, che queste associazioni locali o comitati locali siano dotati di tre requisiti fondamentali: 

  • finalità ambientaliste statutarie;
  • stabilità del loro assetto organizzativo;
  • vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio.

(Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016 n. 2025; TAR Liguria, sez. I, 21 novembre 2013 n. 1404).

Premesso questo, tornando al caso di specie, i Giudici amministrativi aditi ritengono che nella questione sottoposta al loro esame, i predetti requisiti di rappresentatività e stabilità non risultano sussistenti in capo al comitato ricorrente e ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo ente ha una composizione e un riferimento agli interessi ambientali del territorio interessato dall'istanza d'accesso minimali. A ciò deve aggiungersi anche una mancata:

  • prova della vicinitas;
  • riferibilità dei documenti oggetto dell'istanza in esame alla tutela dell'ambiente;
  • indicazione delle matrici ambientali potenzialmente compromesse (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018 n. 4339; in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2557);

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar adito, ferma restando l'infondatezza del ricorso nel merito, l'ha dichiarato inammissibile. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Processo civile: quando è disposta la rinnovazione...
Installazione di impianti fotovoltaici in zona vin...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito