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Oltre alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale, è possibile ammettere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente in favore di associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
Questo ha statuito il T.A.R. Lazio Latina con sentenza n. 250 del 20 aprile 2021.
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
Il Comitato per la salvaguardia del mare e della Riviera ha impugnato il silenzio-diniego in materia di accesso formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali presentata al Comune con riferimento:
Tale istanza è rimasta senza riscontro e così il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar
L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del comitato. I Giudici amministrativi ritengono tale eccezione fondata per le seguenti motivazioni.
Il Tar, innanzitutto, precisa che oltre alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale ex art.13 Legge, n. 349/1986, possono impugnare gli atti amministrativi anche le associazioni locali; una legittimazione, questa, che prescinderebbe dalla natura giuridica di dette associazioni. Ne consegue che legittimati sarebbero anche i comitati locali a condizione, tuttavia, che questi enti:
In buona sostanza, occorre, che queste associazioni locali o comitati locali siano dotati di tre requisiti fondamentali:
(Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016 n. 2025; TAR Liguria, sez. I, 21 novembre 2013 n. 1404).
Premesso questo, tornando al caso di specie, i Giudici amministrativi aditi ritengono che nella questione sottoposta al loro esame, i predetti requisiti di rappresentatività e stabilità non risultano sussistenti in capo al comitato ricorrente e ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo ente ha una composizione e un riferimento agli interessi ambientali del territorio interessato dall'istanza d'accesso minimali. A ciò deve aggiungersi anche una mancata:
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar adito, ferma restando l'infondatezza del ricorso nel merito, l'ha dichiarato inammissibile.
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