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Guardia medica, SC: “Condanna per rifiuto di atti d’ufficio, per non essersi recato da un gruppo di studenti con gastroenterite”

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Con la pronuncia n. 34535 dello scorso 29 luglio, la Cassazione, VI sezione penale, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. inflitta ad una guardia medica che aveva rifiutato di recarsi presso alcuni ragazzi che, in albergo, erano vittime di una gastroenterite, specificando che integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della "enfatizzazione" dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un medico, incolpato per il reato di cui all'art. 328 c.p. perché, in qualità di medico addetto al servizio di continuità assistenziale presso l'ASL, indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano essere compiuti senza ritardo.

In particolare, il sanitario – chiamato con urgenza da un albergatore, preoccupato perché nel proprio Hotel sei ragazzi di nazionalità inglese avevano accusato vomito ed attacchi di dissenteria - non era intervenuto presso l'Hotel, ritenendo di non dovere effettuare la visita domiciliare per il solo vomito dei pazienti e, pertanto, si limitava a intrattenersi al telefono per circa quindici minuti con l'albergatore ponendo numerose domande, vanamente ripetute; l'albergatore, spazientito, si era poi rivolto al servizio di emergenza del 118 che era intervenuto tempestivamente. 

Per tali fatti, sia il Tribunale di Bergamo che la Corte di appello di Brescia condannavano la guardia medica alla pena di mesi quattro di reclusione, per aver omesso di prestare il dovuto soccorso: la Corte di appello, infatti, escludeva la legittimità della scelta dell'imputato di non effettuare la visita domiciliare richiestagli, ritenendo che, quand'anche non vi fosse stato pericolo di vita, ciò non escludeva la sussistenza dell'obbligo di eseguire la visita richiesta, considerato che erano diversi i bambini che continuavano a vomitare e che si trovavano in un albergo piuttosto lontano dal più vicino Pronto Soccorso; alla luce di tanto, secondo i giudicanti, non era sicuramente sufficiente una diagnosi per telefono, richiedendosi la visita anche per escludere il pericolo di una rapida epidemia all'interno della comitiva.

Ricorrendo in Cassazione, il sanitario censurava la sentenza impugnata per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, si doleva per aver la sentenza impugnata travisato il contenuto della telefonata con l'albergatore: quel dialogo, piuttosto che dimostrare il rifiuto del sanitario ad intervenire, inequivocabilmente avrebbe dovuto provare come l'imputato, che si era dimostrato disponibile a recarsi presso i malati, di fatto poi decideva di non intervenire perché nel corso della telefonata, acquisite le dovute informazioni sul contegno da assumere, con valutazione assolutamente discrezionale e incensurabile valutava insussistente il rischio di un contagio.

In secondo luogo il camice bianco eccepiva la mancanza degli elementi costitutivi del reato contestato: l'intervento, a dire del ricorrente, non era né impellente né indifferibile, posto che i malesseri di nausea e vomito non costituivano un'emergenza di natura oggettiva e la situazione lasciava al medico margini di valutazione discrezionale circa la necessità di un intervento immediato tale da escludere la ricorrenza dell'atto dovuto.

La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato. 

In punto di diritto la Corte premette che l'obbligo del medico di effettuare la visita domiciliare richiestagli, trova la sua fonte normativa nel d.P.R. n. 41 del 1991, il quale, all'art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione "per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti".

Durante il turno di guardia, il sanitario ha il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente; tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri.

Difatti, la giurisprudenza ritiene che integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della "enfatizzazione" dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.

Ciò chiarito, la Cassazione rileva come entrambe le censure prospettate dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti che, oltre a porsi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, entra inammissibilmente nel merito delle valutazioni discrezionali della Corte di appello, sviluppate, senza incorrere in fallace logiche, sulla base di massime di esperienza plausibili e pertinenti al caso in esame.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, pari a 2.000,00 euro. 

 

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