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Gli arretrati ICI sono dovuti dalla Chiesa - L’esenzione IMU non è aiuto di Stato

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Riferimenti normativi: Art.149, quarto comma, T.U.I.R.- D.M. n. 200 del 19/11/ 2012Regolamento IMU per gli enti non commerciali in attuazione dell'art. 91-bis del D.L.n.1/2012

Focus: L'Imu è l'imposta municipale sugli immobili che, dopo l'abolizione dell'Ici, è stata introdotta nel decreto Salva Italia dal Governo Monti non solo sugli immobili destinati ad uso domestico (abitazioni) ma anche su quelli ad uso commerciale (capannoni, negozi ed altre strutture). Principale novità dell'Imu rispetto all'Ici è l'obbligo di pagamento anche per gli immobili religiosi, non utilizzati principalmente per il culto, e per gli immobili intestati ad associazioni ed enti no-profit, prima esentati dalla tassa sulla casa.

Principi generali: Nell'Unione europea vige il diritto per cui gli enti che, pur non essendo commerciali, svolgono comunque attività commerciali, sono considerati necessariamente di natura economica. In questi casi, gli immobili destinati a tali attività sono soggetti al pagamento dell'IMU e non possono beneficiare dell'esenzione. 

Per adeguarsi ai parametri di conformità europei il Ministero dell'Economia e Finanza, con decreto n. 200 del 19/11/2012, ha disciplinato con regolamento l'esenzione dall'Imu per gli enti non commerciali applicando il concetto di attività economica intesa in senso comunitario e le esenzioni ad alcuni enti "non commerciali" anche con riferimento alle realtà scolastiche private. Si precisa, pertanto, che "l'esclusione non è attribuita esclusiva-mente né essenzialmente in base al profilo soggettivo dell'ente (tale profilo non sarebbe infatti idoneo ad escludere una violazione delle norme sulla concorrenza), bensì in relazione alle attività da esso svolte e alle modalità con le quali le stesse sono svolte (che devono essere tali da porre la fattispecie al di fuori delle regole della concorrenza)".

Chiesa ed enti non commerciali no profit: ICI e mancato versamento 2008/2012 dell'ICI. Per quanto riguarda l'ICI di notevole rilievo è la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, che con sentenza del 6 novembre 2018 ha deciso che la Chiesa e gli enti non commerciali no profit devono restituire l'Ici non pagata nel periodo 2008-2012. Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha manifestato un orienta-mento diverso da quello della sentenza impugnata emessa dal Tribunale dell'Unione europea il 15 settembre 2016. Il Tribunale aveva confermato una decisione della Commis-sione Ue del 2012, secondo cui la Chiesa e gli enti non commerciali no profit non dovevano restituire allo Stato il mancato versamento 2008/2012 dell'Ici, dato che sarebbe stato "oggettivamente" impossibile, sulla base dei dati catastali e delle banche fiscali, calcolare retroattivamente il tipo d'attività (economica o non economica) svolta negli immobili di proprietà degli enti non commerciali, e calcolare l'importo da recuperare. Inoltre, il Tribunale aveva chiarito che il regime di esenzioni previsto dalla nuova normativa sull'Imu a favore degli immobili in cui vengono esercitate attività non economiche da parte di enti non commerciali non costituisce aiuto di Stato. Contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 15 settembre 2016 la scuola elementare Montessori di Roma ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia, con sentenza del 6 novembre 2018, ha annullato la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 in quanto il mancato recupero di quello che era già stato ritenuto un aiuto illegale di Stato non può essere giustificato dall'assenza di database adeguati. I giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere difficoltà interne all'Italia. 

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue non consente direttamente ai Comuni di recuperare gettito e soldi per l'Ici non versata, piuttosto sanziona l'Italia per una norma del 2012 per aiuti di Stato.

Guido Castelli, delegato Anci per il Fisco locale, ha precisato che "questa sentenza riguarda esenzioni che hanno operato tra il 2007 e il 2011 e non interferisce su ciò che è accaduto dopo il 2012". E continua: "Sarà necessaria una norma di legge che individui il percorso, ove possibile, di recupero delle somme. A seguito di tale sentenza la Commissione sarà obbligata ad emanare una nuova decisione e valutare, insieme allo Stato italiano, le modalità di recupero delle imposte non riscosse per lo meno dal 2006"Per l'avvocato Edoardo Gambaro che, assieme all'avvocato Francesco Mazzocchi, ha presentato il ricorso la sentenza è importante "in primo luogo, sotto il profilo della ricevibilità dei ricorsi: per la prima volta la Corte applica una disposizione del Trattato consentendo ai concorrenti dei beneficiari di aiuti di Stato di impugnare alcune decisioni della Commissione davanti alle Corti dell'Unione". Poi perché "ribadisce un principio cardine della disciplina Ue: in caso di aiuti illegittimi, la Commissione deve ordinare il recupero; l'impossibilità di farlo è eccezionale e non può fondarsi su mere difficoltà interne allo Stato destinatario". 

Monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha affermato che "Chi svolge un'attività in forma commerciale, ad esempio alberghiera, è tenuto, come tutti, a pagare i tributi. Senza eccezione e senza sconti. Detto questo, è necessario distinguere le modalità con cui le attività sono condotte. Una diversa interpretazione, oltre ad essere sbagliata, comprometterebbe una serie di servizi, che vanno a favore della collettività". "La sentenza odierna - aggiunge Russo - rileva che la Commissione avrebbe dovuto fare verifiche più minuziose sull'effettiva impossibilità dello Stato di recuperare le somme eventualmente dovute nel periodo 2006-2011. Le attività potenzialmente coinvolte sono numerose, e spaziano da quelle assistenziali e sanitarie a quelle culturali e formative; attività, tra l'altro, che non riguardano solo la Chiesa". Infine il segretario dei vescovi sottolinea che "le attività sociali svolte dalla Chiesa trovano anche in questa sentenza un adeguato riconoscimento".  La Corte, infatti, conferma la legittimità dell'Imu, introdotta nel 2012, che prevede l'esenzione dell'imposta, quando le attività sono svolte in modalità non commerciale.

 

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