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Giustizia amministrativa e recente normativa emergenziale: i chiarimenti del Presidente del CdS

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Con nota n. 7400 del 20 aprile 2020, il Presidente del Consiglio di Stato, ha integrato i chiarimenti forniti in data 19 marzo 2020, diretti a favorire un'applicazione omogenea della normativa emergenziale di recente novellata dall'art. 36 d.l. n. 23/2020. In questa nota, il Presidente fa rilevare che la modifica apportata dalla suddetta disposizione attiene alla sospensione dei soli termini di proposizione dei ricorsi dal 16 aprile al 3 maggio 2020. Sebbene la norma in questione si riferisca ai soli ricorsi, la sospensione deve estendersi a tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo ai ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche ai motivi aggiunti, ai ricorsi incidentali, a tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché alla riassunzione del processo, alla riproposizione a seguito di translatio, alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Va escluso il regime della sospensione alle mere difese. Il d.l. n. 23/2020 non ha previsto proroghe del periodo di sospensione delle udienze. L'effetto principale e immediato è che dal 16 aprile l'attività giudiziaria è ripresa nella sua completezza attraverso le udienze pubbliche e camerali, seppur secondo le modalità fissate dall'art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020. 

Quest'ultima norma menzionata va integrata con le norme del codice del processo amministrativo, «salve le deroghe che sono dalla stessa espressamente indicate, finalizzate, da una parte, a sfruttare al massimo le funzionalità del PAT (processo amministrativo telematico, n.d.r.) evitando la compresenza fisica di avvocati e magistrati e il contatto sociale che ne deriva, dall'altra, a "compensare" l'attenuazione di contraddittorio dovuta alla temporanea soppressione della discussione (che peraltro costituisce il regime prevalente in altri giudizi, quale quello di Cassazione), con la facoltà di produrre scritti ulteriori depositabili a ridosso dell'udienza».

Ne consegue che dal coordinamento tra la su menzionata norma e le norme del codice di rito, sino al 30 giugno:

  • le cause passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati. È evidente che, in tale previsione, viene scarificata quella forma di contraddittorio che si fonda sulla discussione orale dei presenti in aula e che dovrà essere ripristinata a fine periodo emergenziale;
  • le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi dall'udienza. Tale facoltà è concessa per le sole udienze pubbliche e camerali non cautelari e va ad aggiungersi a quelle difensive ordinarie. Infatti detta facoltà ha la mera funzione di supplire, senza sostituirsi, alla soppressione temporanea della discussione orale nell'udienza pubblica e camerale;
  • nel medesimo termine su citato, le parti possono, «anziché presentare le note difensive, limitarsi a chiedere [...] la rimessione in termini ove il periodo di sospensione emergenziale dei termini non abbia consentito loro di fruirne appieno. In tali casi il Collegio, in udienza, o anche il Presidente, fuori udienza, verificata la mancata disponibilità dei termini pieni, concede rinvio»;
  • il giudizio cautelare può essere definito ex art. 60 c.p.a., ossia in camera di consiglio, però senza previo avviso alle parti. Tuttavia, queste ultime, ove volessero «proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione», dovranno prospettare tale volontà, in vista dell'udienza camerale, negli scritti difensivi; «negli stessi scritti le parti potranno rappresentare ogni altra circostanza, in fatto o in diritto, che a loro giudizio osti a una definizione immediata della lite»;
  • «il presidente o il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, ha la facoltà di disporre il rinvio della causa, i) ove la stessa venga ritenuta non matura per la decisione, ovvero le parti adducano comprovati impedimenti oggettivi all'esercizio del diritto di difesa strettamente derivanti dal complessivo quadro emergenziale riferito anche a situazioni territoriali specifiche, ii) quando, il collegio, avuto riguardo allo specifico caso concreto, nutra dubbi ai fini del decidere sulla base di quanto rappresentato dagli scritti; dubbi risolvibili, secondo una prudente valutazione, a mezzo della discussione orale o attraverso una ordinanza interlocutoria di chiarimenti rivolta alla parti».

Alla luce dei chiarimenti sin qui riportati, appare evidente, pertanto che restano integre tutte le prerogative processuali delle parti previste dalle disposizioni codicistiche nella parte in cui non siano derogate o incompatibili con quanto disciplinato dall'art. 84. comma 5, in questione. 

 

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