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Con nota n. 7400 del 20 aprile 2020, il Presidente del Consiglio di Stato, ha integrato i chiarimenti forniti in data 19 marzo 2020, diretti a favorire un'applicazione omogenea della normativa emergenziale di recente novellata dall'art. 36 d.l. n. 23/2020. In questa nota, il Presidente fa rilevare che la modifica apportata dalla suddetta disposizione attiene alla sospensione dei soli termini di proposizione dei ricorsi dal 16 aprile al 3 maggio 2020. Sebbene la norma in questione si riferisca ai soli ricorsi, la sospensione deve estendersi a tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo ai ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche ai motivi aggiunti, ai ricorsi incidentali, a tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché alla riassunzione del processo, alla riproposizione a seguito di translatio, alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Va escluso il regime della sospensione alle mere difese. Il d.l. n. 23/2020 non ha previsto proroghe del periodo di sospensione delle udienze. L'effetto principale e immediato è che dal 16 aprile l'attività giudiziaria è ripresa nella sua completezza attraverso le udienze pubbliche e camerali, seppur secondo le modalità fissate dall'art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020.
Quest'ultima norma menzionata va integrata con le norme del codice del processo amministrativo, «salve le deroghe che sono dalla stessa espressamente indicate, finalizzate, da una parte, a sfruttare al massimo le funzionalità del PAT (processo amministrativo telematico, n.d.r.) evitando la compresenza fisica di avvocati e magistrati e il contatto sociale che ne deriva, dall'altra, a "compensare" l'attenuazione di contraddittorio dovuta alla temporanea soppressione della discussione (che peraltro costituisce il regime prevalente in altri giudizi, quale quello di Cassazione), con la facoltà di produrre scritti ulteriori depositabili a ridosso dell'udienza».
Ne consegue che dal coordinamento tra la su menzionata norma e le norme del codice di rito, sino al 30 giugno:
Alla luce dei chiarimenti sin qui riportati, appare evidente, pertanto che restano integre tutte le prerogative processuali delle parti previste dalle disposizioni codicistiche nella parte in cui non siano derogate o incompatibili con quanto disciplinato dall'art. 84. comma 5, in questione.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.