In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell´imputazione richiede che l´esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l´esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale.
La III sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 46367/17, depositata il 9 ottobre, così ha statuito.
La Corte d´Appello di Firenze rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta dall´ appellante verso il giudice procedente.
Proponeva quindi ricorso in Cassazione l´imputato, lamentando che i giudici di merito non avessero ritenuto attinenti ai fatti le irritate osservazioni cui il giudice si lasciava andare considerando i maltrattamenti dell´imputato a danno della moglie, nonché i commenti sulle storture della religione musulmana e le connesse ristrettezze per le donne.
1 "Voi la dovete smettere di trattare male le donne e di offenderle.. Non è possibile dare il nome di un morto alla famiglia... "Dovete rendervi conto che c´è la parità dei diritti tra uomo e donna;
2 "eh certo loro possono vestirsi in calzoncini e magliette e le donne devono stare dietro con il burqa"
3 "Dopo che è nato il primo bambino come mai ne ha fatto un secondo con un soggetto così?".
Pur avendo la Corte d´Appello costatato l´inopportunità delle frasi pronunciate dal giudice, delle stesse non ha potuto tuttavia dichiarare l´attinenza al merito della questione e alla colpevolezza dell´imputato. Espressioni sì sconvenienti ma non concernenti i fatti.
Presso la Suprema Corte, veniva confermato pertanto il principio secondo cui affinché il giudice venga ricusato l´indebita manifestazione del suo convincimento rileva solo se lo stesso abbia anticipato la valutazione nel merito della fattispecie e la colpevolezza dell´imputato.
Anzi, le frasi sono state considerate espressione di una necessità del giudice, vale a dire quella di valutare al meglio l´attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa.
Domandarle come avesse potuto decidere di generare un secondo figlio con "un soggetto così", manifestava il chiaro intento del magistrato di sciogliere il dubbio sulla contraddittorietà tra la suddetta scelta e i racconti delle violente condotte e ingiurie subite.
Per questi motivi, dimostrato come l´analisi delle espressioni del giudice fosse avvenuta nella giusta ottica e valutata conseguentemente priva di fondamento la causa di ricusazione, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese processuali.