La proprietaria della automobile danneggiata dal gesto vandalico aveva subito, nella immediatezza dell´evento, «indicato agli agenti di polizia gli autori del lancio di pietre contro la propria vettura». Ma per poter far questo, hanno osservato i giudici supremi di Cassazione, ella «era presente al momento dei fatti, avendo in custodia la propria automobile, tanto da attivare subito il presidio pubblico». Con la conseguenza che, proprio in considerazione della presenza della donna nei luoghi dell´evento nella contestualità dello stesso, ed essendo stato contestato un semplice "danneggiamento" con esclusione, pertanto, di altri e più gravi addebiti, non può dirsi più ricorrente la fattispecie della «maggiore tutela accordata alle cose esposte», come le automobili parcheggiate, «alla pubblica fede» conseguentemente ben potendo essere applicata alla fattispecie in questione ed a beneficio del vandalo la depenalizzazione prevista col decreto legislativo 7 del 2016.
Ci sono alcuni casi in cui il diritto non solo si scontra pesantemente con il comune sentire ma rischia di provocare enormi danni.
Ed è proprio il caso di questa sentenza della Cassazione depositata ieri l´altro (sentenza n. 46585/2017, depositata l´11 ottobre), che Certamente appare del tutto esente da censure sotto il profilo dello stretto ragionamento giuridico, ritenendo l´insussistenza di una ipotesi di reato a carico di un ragazzo autore di un lancio di sassi contro un auto regolarmente parcheggiata, a causa dell´applicazione al caso de quo della depenalizzazione a motivo della contestualità della presenza della proprietaria dell´auto danneggiata, ma che, tuttavia,
rischia seriamente di alimentare ulteriormente un fenomeno che potrebbe avere pesantissime conseguenze anche a detrimento di numerosi automobilisti alla mercé di vandali.
L´argomento principe che ha condotto il collegio a tale conclusione, la presenza in strada, durante il danneggiamento. Che appunto esclude l´aggravante della "esposizione alla pubblica fede".
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