Pubblicata la Delibera sulla disciplina dettata dal T.U.E.L. e del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2015, è stata pubblicata la Delibera 9 novembre 2015 della Corte dei Conti, riguardante le “Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, alla luce della disciplina dettata dal Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Delibera n. 31/SEZAUT/2015/INPR).
La Corte, nelle sue conclusioni, riepiloga così gli aspetti salienti delle problematiche trattate:
a) Per una corretta interpretazione delle disposizioni del TUEL occorre far riferimento all´intero corpus che ora sostanzia la contabilita´ armonizzata, e, quindi, anche ai principi contabili e agli altri allegati al d.lgs. n. 118/2011, che costituiscono al tempo stesso norma di comportamento per gli operatori e chiave di piu´ esplicita lettura delle disposizioni cui si riferiscono.
b) Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall´art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell´art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilita´ in termini di cassa.
Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l´esatta determinazione dell´avanzo vincolato.
Pertanto le entrate vincolate di cui all´art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all´anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell´articolo 222, e cioe´ entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo).
I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalita´ indicate nel principio applicato della contabilita´ finanziaria (cfr. d. lgs. n. 118/2011, all. 4-2, punto 10.2). L´utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L´esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalita´ anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
c) Le entrate non gravate dai vincoli sopra indicati confluiscono nella cassa generale e sono utilizzabili per le correnti esigenze di pagamento.
Il ricorso costante a somme derivanti da risorse destinate ad investimento per il pagamento di spese ordinarie, con la mancata realizzazione di programmi per mancanza di liquidita´, o il formarsi di debiti, per spese impegnate ma non pagate perche´ le risorse vincolate non sono state ripristinate, potrebbe, nella valutazione d´assieme, costituire significativo sintomo di una criticita´ (cosi´ come, peraltro, anche il ripetuto impiego delle anticipazioni di tesoreria potrebbe essere rivelatore di una crisi finanziaria strutturale) da segnalare per l´adozione delle idonee misure correttive.
L´ente deve comunque usare la necessaria prudenza nella gestione di queste risorse, anche nella prospettiva del rispetto della programmazione assunta e del raggiungimento degli obiettivi per i quali, in tale sede, gli introiti in questione sono stati individuati quali fonti di finanziamento e strumenti di copertura della spesa.
d) Sotto il profilo della gestione di competenza, anche di queste somme deve essere tenuta adeguata evidenza, per la determinazione delle quote destinate ad investimento e non spese da riportare nel risultato d´amministrazione, che devono essere analiticamente dimostrate nelle note integrative.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale
Moreno Morando
Fonte: Quotidiano della p.a.
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