Con ordinanza n. 8234 del 4 aprile 2018, la Suprema Corte ha stabilito che il contratto stipulato tra un prestatore d´opera professionale non iscritto all´albo e un committente è nullo ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c. Ne consegue che il professionista non potrà esigere il compenso per la prestazione eventualmente espletata, sempreché tale prestazione rientri in quelle attività che sono riservate a una determinata categoria professionale, per la quale è necessaria, per legge, l´iscrizione in apposito albo. Ma vediamo nel dettaglio la questione.
Il caso.
Il ricorrente, in qualità di geometra, aveva ricevuto da una società committente l´incarico di misurazione di un fabbricato e della sua successiva rappresentazione su elaborato grafico in scala. A distanza di due anni dall´espletamento di tale incarico, il geometra chiedeva il pagamento di una somma di denaro, a titolo di saldo del compenso pattuito. La società committente si opponeva a tale richiesta, sostenendo che il geometra non era iscritto all´albo e che, per l´attività dallo stesso espletata, tale iscrizione fosse necessaria. A parere della società, per queste ragioni, il contratto stipulato con il geometra doveva essere dichiarato privo di effetti e conseguentemente nulla era dovuto per il compenso, neppure a titolo di saldo. Anzi, a suo dire, il geometra avrebbe dovuto restituire anche quanto già ricevuto a titolo di acconto, La questione è giunta all´attenzione dei Giudici di legittimità.
La decisione della SC.
Va subito detto che l´attività di misurazione di un fabbricato e della sua successiva rappresentazione su elaborato grafico in scala rientra proprio nell´ambito delle attività disciplinate dall´art. 16 del Regolamento per la professione di geometra (r.d. n. 274 dell´11 febbraio 1927). Tale norma, intitolata "l´oggetto ed i limiti dell´esercizio professionale di geometra" elenca una serie di attività che possono essere espletate dal geometra, tra le quali appunto le operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini. Si tratta di attività, per il cui svolgimento, come si evince dal suddetto regolamento, è necessario che il professionista incaricato sia iscritto ad apposito albo. Orbene, la Suprema Corte parte proprio da tale premessa per affermare, nella questione sottoposta alla sua attenzione, un principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui il contratto stipulato tra un professionista e un cliente è nullo:
i) se per l´espletamento delle attività oggetto del contratto è necessaria l´iscrizione ad apposito albo professionale;
ii) se manca tale iscrizione.
(cfr. Cass. n. 6402 del 2011; Cass. n. 14085 del 2010; Cass. n. 8543 del 2009).
Tale nullità è giustificata dal fatto che il contratto intercorso tra professionista e cliente, in questi casi, risulta essere in espressa violazione di una norma imperativa, che, nel caso di specie, è appunto il suddetto art. 16 del regolamento per la professione di geometra (l´art. 1418 c.c.,"cause di nullità del contratto"). Ma vediamo quali sono le conseguenze di un contratto nullo. Un contratto nullo è privo di effetti giuridici, con l´ovvia conseguenza che prive di effetti giuridici sono anche le pattuizioni ivi contenute, comprese quelle riguardanti il compenso stabilito per il professionista. Che queste siano le conseguenze della nullità di un contratto di questo genere, si evince anche dalla disposizione contenuta nell´art. 2231 c.c., secondo cui "quando l´esercizio di un´attività professionale è condizionato all´iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione". Seguendo questo quadro normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevanti le considerazioni svolte dal ricorrente, in forza delle quali per le attività da quest´ultimo svolte, nel caso di specie, sarebbe stato necessario applicare il principio generale di libertà di lavoro autonomo. E ciò per il semplice fatto che, a dire del ricorrente, tali attività sarebbero espletabili anche da un semplice diplomato disegnatore, non iscritto all´albo dei geometri. Tale argomentazione, a parere dei Giudici di legittimità, è erronea perché troverebbe il suo fondamento nell´altrettanta erronea interpretazione dell´art. 17 del Regolamento per la professione di geometra, secondo cui, a dir del ricorrente, le suddette operazioni possono formare oggetto di attività di altre professioni. A parere della Corte di Cassazione, in realtà, la norma richiamata dal ricorrente ha solo "la funzione di consentire lo svolgimento di tali attività anche ad altre categorie professionali [... omissis ...] ma non di consentire che tali attività vengano indistintamente svolte da altri imprecisati esperti del settore". Alla luce di tali considerazioni, pertanto, i Giudici di legittimità ha rigettato il ricorso.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli:
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"Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm;
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