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Genitori lavoratori: bonus baby sitter per aiutare le famiglie

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Inquadramento normativo: Decreto Cura Italia, circolare Inps n. 44 del 25 marzo 2020


Bonus baby sitter: concerne il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori.

È stato introdotto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID19. La circolare 44/2020 Inps contiene le istruzioni su come richiedere il congedo.


A chi spetta: il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (vi rientrano medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari), dal personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Adozioni: il congedo è fruibile anche dai genitori affidatari. Sono ricompresi, quindi, i casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, e i casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all'Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all'INPS a cura del richiedente. 

Requisiti: il genitore lavoratore per poter usufruire del bonus deve avere un figlio minore fino a 12 anni di età. Il limite d'età imposto dalla norma, va considerato alla data del 5 marzo 2020, sicché potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.

Il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.


Genitori separati: per i genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore. Il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.


Periodo temporale: la misura trova applicazione, limitatamente all'anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.


Incompatibilità: il bonus è fruibile a condizione che:

-non sia stato richiesto il congedo COVID-19 (congedo specifico riconosciuto a un genitore per nucleo familiare per un massimo complessivo di quindici giorni);

-nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;

-non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.


Trattamento economico: il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.

Nel caso, invece, dei lavoratori attualmente impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori di 12 anni, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, sempre nel limite dell'importo complessivo, indicando un importo parziale per ciascun minore 

Prestatore di lavoro: limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale il genitore utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.


Procedura per la domanda: i genitori interessati al bonus, devono presentare domanda in modalità telematica al sito dell'Inps, ricorrendo ai canali telematici messi a disposizione per cittadini e patronati nel sito internet dell'Inps.

Con successivo messaggio dell'Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l'acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.


Focus: sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l'INPS attiva il monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.


Libretto Famiglia: per poter fruire del bonus, erogabile tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi (quali, ad esempio, i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni).

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda (pena rinuncia tacita al beneficio stesso) tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte, al fine di essere pagate il giorno 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici, inserendo la dicitura "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL18/2020 – Misure COVID 19)".

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.


Lavoratori autonomi non iscritti all'INPS: il bonus per servizi di baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, quali gli iscritti a casse non gestite dall'INPS (ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. I soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall'INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

 

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