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Garante della privacy, scuola: modalità di verifica possesso certificazione verde COVID-19

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L'art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha previsto che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, dovranno possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. E ciò affinché siano garantite adeguate condizioni di sicurezza e sia tutelata la salute pubblica. I dirigenti scolastici e i responsabili delle scuole e delle università verificheranno il rispetto della predetta prescrizione. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico e di quello universitario sarà considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Con nota del 26 agosto 2021, come integrata con nota del 27 agosto 2021, il Ministero dell'istruzione ha trasmesso al Garante della privacy lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative del predetto decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021. Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole su detto schema.

Ma analizziamolo nel dettaglio.

Tale schema prevede modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l'app VerificaC19. In particolare, lo schema su richiamato prevede un'apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi, permette agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione di verificare quotidianamente il possesso delle certificazioni in questione; una verifica, questa, che dovrà essere effettuata:

  • prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio;
  • dall'Ufficio scolastico regionale competente;
  • limitata al solo possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che la verifica e, quindi, il trattamento dei dati personali possa estendersi alle altre informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC;
  • esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.).

Lo schema prevede, inoltre, che, al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente:

  • le operazioni e le modalità di trattamento dei dati relativamente alla verifica del possesso della certificazione verde siano descritte accuratamente;
  • il ruolo dei soggetti coinvolti in detto trattamento sia correttamente individuato per una chiara ripartizione delle responsabilità, precisando che i titolari del trattamento sono gli Uffici scolastici regionali e gli istituti scolastici statali, mentre il Ministero dell'istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute;
  • il personale della scuola interessato al processo di verifica sia opportunamente informato dall'istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale:
  • la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 venga aggiornata in quanto il trattamento dei dati in questione è su larga scala con i rischi che ne conseguono. A tal fine, occorrerà prestare attenzione ai dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti) e alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Maggiori informazioni sono reperibili su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9694010. 

 

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