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Figlio maggiorenne: mantenimento escluso se non ridimensiona le aspirazioni lavorative

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 Con l'ordinanza n. 29779 dello scorso 29 dicembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha escluso l'obbligo per un padre di continuare a versare l'assegno di mantenimento al figlio ventisettenne che non aveva dimostrato di aver cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni.

Si è difatti statuito che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

 Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con un giudizio di divorzio nel quale i giudici di merito assegnavano la casa coniugale alla moglie e ponevano a carico del marito l'obbligo di pagamento dell'assegno di 200,00 Euro per il figlio secondogenito, stante la mancanza di autonomia economica del predetto, escludendo l'obbligo, a carico del padre, di versare anche un assegno di mantenimento per il primogenito, convivente con la mamma e ritenuto autosufficiente per via dell'età (27 anni).

Ricorrendo in Cassazione, la madre censurava la decisione per violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 148, 316 bis, 337 septies comma 4, 2727-2729 e 2697 del codice civile, per aver la Corte territoriale ritenuto che il figlio maggiorenne, con lei convivente, non avesse diritto all'assegno di mantenimento in quanto ritenuto autosufficiente per via dell'età, essendo oramai ventisettenne.

Al contrario la donna rilevava come non risultava provato in alcun modo che il figlio, benché maggiorenne, avesse raggiunto la propria indipendenza economica, vieppiù perché al momento della proposizione del ricorso il ragazzo aveva appena 23 anni.

La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente.

 La Corte ricorda che, secondo la più recente giurisprudenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la Corte territoriale, con adeguata motivazione insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie, che la richiesta di assegno di mantenimento a favore del figlio fosse del tutto ingiustificata, per non aver la madre dimostrato che il ragazzo non svolgesse alcuna attività lavorativa tale da renderlo indipendente economicamente anche parzialmente; d'altra parte, nel corso dell'istruttoria, non era neanche stato dimostrato, né era altrimenti emerso, che il ragazzo avesse, in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni.

Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso con compensazione delle spese del giudizio.

 

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